Uso dei beni pubblici da parte dei privati

I beni pubblici di base sono utilizzati direttamente dalle pubbliche amministrazioni, tuttavia, fermo restando che qualsiasi destinazione pubblica di un bene viene giustificata quantomeno da un beneficio indiretto che possano trarne i cittadini, occorre tener presente:

  • il c.d. uso generale ordinario, ossia l’ordinaria utilizzazione dei beni pubblici da parte della collettività (es. spiagge);
  • i c.d. usi particolari, ossia le utilizzazioni particolari che l’amministrazione può consentire, dopo aver valutato la compatibilità con la destinazione ordinaria (es. stabilimento balneari).

Gli usi ordinari, di regola, sono liberi e gratuiti, mentre quelli particolari sono normalmente onerosi, corrispondendo si solito alla costituzione di diritti obbligazionari relativi alle cose.

Vi sono tuttavia alcuni usi di beni pubblici difficilmente classificabili nelle categorie di cui sopra, dato che costituiscono un presupposto inscindibile della fruizione di un servizio secondo esigenze individuali (es. uso autostradale).

Molto spesso, inoltre, la prestazione di servizi erogati per soddisfare diritti sociali consiste nel rendere possibile l’uso di beni pubblici. Anche il denaro è un bene pubblico oggetto di molte prestazione dirette a soddisfare diritti sociali (art. 38 Cost.). Tali erogazioni, in particolare, sono definibili genericamente “sovvenzioni con finalità sociali” e prendono correttamente nomi più specifici (es. sussidi, borse, pensioni, indennità, contributi).

Atti e posizioni giuridiche soggettive

Gli atti delle amministrazioni alla cui emanazione è subordinato l’uso legittimo di beni pubblici da parte dei privati vengono normalmente ricondotti alle categorie delle:

  • autorizzazioni, atti con i quali le amministrazioni consentono i c.d. usi straordinari;
  • concessioni, atti con i quali le amministrazioni consentono i c.d. usi particolari di beni demaniali e di beni patrimoniali indisponibili. Partendo dal presupposto che un bene pubblico deve necessariamente essere destinato ad usi di interesse pubblico, si ritiene che gli atti che decidono in relazione a tali usi costituiscono esercizio di discrezionalità amministrativa e quindi devono essere necessariamente unilaterali. Soltanto dopo che con l’atto amministrativo (concessione) sia stato stabilito il possibile uso del bene si potrà addivenire ad un contratto con il privato interessato a tale uso (concessione-contratto).
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