Ai sensi della costituzione gli enti territoriali sono: regioni, provincie, comuni, città (oltre a Ue e Stato). L’organizzazione dei pubblici poteri però, a livello locale, si articola in molte figure. Un’opinione diffusa le considera troppe, proponendo quindi di sopprimerne alcune. I motivi di questa moltiplicazione degli enti territoriali è da ricercarsi nel processo di riallocazione delle funzioni in dimensioni sovra e sotto statali, nonché nella moltiplicazione degli interessi da tutelare, quindi delle competenze politico-amministrative. A ciò si aggiunge poi la tendenza in base a cui in presenza di riallocazione degli ambiti territoriali, allo spostamento di competenze raramente corrisponde la perdita delle stesse in capo all’ente a cui vengono sottratte. La stessa competenza viene disaggregata ad esempio attribuendo a un ente la “programmazione” e all’altro la “gestione”. Anche la stessa distinzione per “materie” può risultare equivoca, essendoci molte materie trasversali, implicanti cioè l’esercizio di una pluralità di competenze attinenti a settori diversi, per cui attribuire una materia alla competenza d’un ente territoriale incide sull’esercizio di competenze attribuite ad altri enti. Es materia dell’ambiente(essa comporta ad esempio competenze sullo smaltimento di rifiuti, sulla tutela della salute). Tutta questa disarticolazione fra gli enti territoriali produce effetti anche sulle categorie giuridiche che si sono fondate sulla base dell’assetto precedente. Ad esempio la nozione di uguaglianza: essa risulta modificata perchè da un lato è trasferita in parte dal livello statale a quello sovranazionale, d’altra parte si disarticola a livello regionale/locale perchè le competenze autonome degli enti corrispondenti fanno forme di uguaglianza nelle loro dimensioni, inferiori a quelle statali. Non esiste poi un ente che abbia la “generalità dei fini (infatti nello stesso territorio abbiamo interessi, funzioni e poteri che sono di più enti territoriali: ad esempio per organizzare una città, ci sono più enti che intervengono). Cammelli partendo da ciò ha detto che esistono solo enti “funzionali”(con competenze cioè di carattere settoriale). Secondo Rossi la tesi è fondata riferendosi agli enti con competenze di carattere territoriale, mentre è infondata se riferita allo Stato o forse anche al Comune (infatti la peculiarità di questi ultimi è di non avere competenze tassative.) Rossi chiama questi “enti territoriali” , mentre gli “enti locali” sono quelli per cui la dimensione territoriale è configurabile come ambito spaziale delle competenze(es. ASL).

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