Nella legislazione recente, si osserva la tendenza a ritenere un servizio pubblico a fruizione individuale quella che in precedenza veniva considerata esclusivamente come attività burocratica ausiliaria ad altre attività pubbliche (es. caso in cui una determinata attività privata è subordinata ad una autorizzazione).

In queste situazioni si possono distinguere due diversi interessi dei cittadini:

  • a che l’amministrazione decida in conformità alla richiesta;
  • a che l’atto, quale che sia il suo contenuto, sia emanato in tempi e con oneri ragionevoli.

A prendere in considerazione questo secondo interesse ha provveduto l’LPA del 1990:

  • gli artt. 4 e 5 istituiscono la figura del “responsabile del procedimento”, il quale deve curare l’istruttoria e provvedere ad ogni altro adempimento riguardante il procedimento:
    • il sollecito svolgimento dell’istruttoria;
    • la cura delle comunicazioni, delle pubblicazioni e delle notificazioni previste;
    • l’art. 2 prevede che per ciascun procedimento sia stabilito il termine di conclusione.

Sulla base di questi elementi, si può dire che l’ordinamento tende a considerare ormai anche le attività burocratiche in questione come prestazioni rese nell’interesse di chi le richiede. In questo senso, quindi, sembra possibile parlare di tali prestazioni come di servizi burocratici a fruizione individuale.

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