La Costituzione italiana garantisce in termini generali la tutela giurisdizionale anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni proclamando che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (art. 24 co. 1). La caratteristica fondamentale di tale sistema consiste nel c.d. dualismo giurisdizionale:

  • la giurisdizione ordinaria (art. 102 co. 1), alla quale appartengono le controversie relative ai diritti soggettivi, salva la riserva dell’art. 103 co. 1;
  • la giurisdizione amministrativa, formata dal Consiglio di Stato e dai Tribunali amministrativi regionali (TAR), alla quale appartengono le controversie relative agli interessi legittimi.

Del rispetto del criterio di riparto della giurisdizione giudica la Corte di cassazione a sezioni unite, alla quale si può ricorrere contro le decisioni del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione (art. 111 co. 8).

Le due giurisdizioni, peraltro, si sono nettamente distinte non solo in relazione alle posizioni giuridiche soggettive da ciascuna tutelate, ma anche per il tipo di poteri riconosciuti a ciascuna di esse.

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