Dal punto di vista specifico dell’amministrazione, i rapporti tra pubblici poteri sono improntati al principio della leale collaborazione, il quale si lega strettamente a quello di sussidiarietà, e si concretizza nella collaborazione reciproca nell’esercizio delle funzioni amministrative spettanti a ciascun livello di governo, nella comunicazione dei dati informativi, nelle iniziative in programma. Tutto ciò al fine di garantire il buon andamento complessivo dell’ amministrazione (art. 97 Cost.).

Onde consentire l’effettiva estrinsecazione della leale collaborazione, è necessario istituire, sia a livello statale che regionale, organi di coordinamento e di raccordo tra i vari livelli di governo, finalizzati all’esercizio di attività di interesse comune e al raggiungimento di intese o accordi in detto ambito.

In particolare, il principio in esame assume caratteristiche peculiari, che si concretizzano in precisi obblighi procedimentali, con riferimento all’esercizio del potere sostitutivo — di cui parleremo — dello Stato nei confronti dei vari enti di governo territoriale ex art. 120 Cost., e delle regioni nei confronti degli enti locali.

A livello statale, gli organi di raccordo e coordinamento tra i diversi livelli di governo sono strutturati in conferenze permanenti:

– la Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal presidente del Consiglio o da un ministro delegato e composta da membri del Governo e dai presidenti delle Regioni e province autonome. La sua funzione è quella di “garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale e infraregionale, ed opera attraverso intese tra Stato e regioni, nonché attraverso accordi al fine specifico “di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune”, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento degli obiettivi di economicità, funzionalità ed efficacia dell’azione amministrativa (art. 4 D. l.vo 281/1997). La conferenza ha, inoltre, il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione tra i vari livelli di governo, ripartendo le risorse, favorendo lo scambio di informazioni; è sentita dal Governo sulle iniziative, anche di carattere legislativo, connesse ad attività e competenze regionali.

– la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, composta da membri del Governo e rappresentanti degli enti locali;

– la Conferenza unificata, derivante dalla fusione delle prime due.

Esse operano, sostanzialmente, come organi di cooperazione e mediazione operando la composizione dei diversi interessi e posizioni, tendendo al raggiungimento di accordi su tutte le materie loro sottoposte.

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