L’eventuale inerzia delle regioni nell’attuazione e nell’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’unione europea, nonché il mancato rispetto di norme e trattati internazionali o delle norme comunitarie, legittimano il ricorso al potere sostitutivo da parte dello Stato, la cui disciplina è riservata alla legislazione statale. La possibilità dell’esercizio di poteri sostitutivi è estesa dall’articolo 120 comma 2 anche all’ipotesi di pericolo grave per l’incolumità della sicurezza pubblica e nei casi in cui si richiede la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali

I poteri sostitutivi devono garantire che essi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

La legge n.131 del 2003 prevede che il presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente per materia, anche su iniziativa delle regioni e degli enti locali, assegnino un congruo termine all’ente interessato per adottare i provvedimenti dovuti o necessari, scaduto il quale il consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari anche normativi o nomina un apposito commissario; in casi di “assoluta urgenza nei quali l’intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall’art.120”, il consiglio dei ministri può adottare direttamente i provvedimenti necessari comunicandoli immediatamente alla conferenza Stato regioni o alla conferenza Stato città e autonomie locali, che possono chiederne il riesame.

Con specifico riferimento all’inerzia delle regioni nell’attuazione degli atti dell’unione europea è riconosciuto un ampio potere sostitutivo allo Stato, da esercitare tramite un meccanismo anticipato e cedevole: anticipato perché opera prima della scadenza del termine stabilito per l’attuazione; cedevole perché l’intervento statale perde efficacia qualora le regioni e le province autonome, anche tardivamente si conformino agli obblighi comunitari.

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