Gli apparati mediante i quali si esercitano le funzioni di regolazione, considerati sotto il profilo dei rapporti tra politica e amministrazione, sono riconducibili a due modelli dominanti:

  1. quello ministeriale (politico-burocratico), ossia dei ministeri e degli analoghi apparati delle amministrazioni delle Regioni e degli enti locali minori;
  2. quello delle amministrazioni indipendenti (tecnocratico), nel quale gli organismi sono competenti per regolazioni che richiedono la risoluzione di problemi tecnico-economici particolarmente complessi

Molte delle funzioni regolatorie sopra citate non sono svolte da apparati organizzati secondo il modello politico-burocratico, quanto piuttosto secondo quello delle amministrazioni indipendenti.

In questo modello, le funzioni degli apparati tecnico-burocratici, appunto le amministrazioni indipendenti, non consistono nell’attuazione di indirizzi politico-amministrativi indicati dagli apparati politici di governo, ma soltanto di indirizzi politici generali, di regola risultati dalle leggi o addirittura dalla Costituzione.

Tralasciando le c.d. autorità indipendenti e limitando l’attenzione soltanto a gli organismi conformati al modello delle amministrazioni indipendenti sopra delineato, risulta chiaro che alla categoria in esame sono riconducibile pochi organismi:

  • il Garante per la protezione dei dati personali;
  • l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM);
  • l’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità dell’energia elettrica e del gas (AEEG);
  • l’Agenzia per la garanzia nelle comunicazioni (AGCom).

In tutti questi casi si è in presenza di organi collegiali che operano con piena autonomia di giudizio e di valutazione e che non sono destinatari degli indirizzi degli apparati politici di governo, se non in termini generali o in via eccezionale.

I loro componenti sono scelti tra persone:

  • che siano di notoria indipendenza e competenza;
  • che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo.

Per tutti è prevista una serie di amplissime incompatibilità, in alcuni casi anche dopo la conclusione dell’incarico. Le competenze e le modalità di nomina dei competenti sono diverse, ma tutte dirette ad evitare che la decisione spetti al Governo o alla sola maggioranza parlamentare.

Questo modello organizzativo ha destato molte discussioni, apparendo anomalo che gli apparati politici di governo non abbiano gli ordinari poteri di indirizzo e di nomina nei confronti di un apparato amministrativo. Tale modello, tuttavia, è forse teoricamente meno anomalo di quanto possa apparire, e questo per due principali motivi:

  • l’esercizio da parte di apparati amministrativi di funzioni di regolazione essenzialmente dirette a contemperare interessi di rilievo costituzionale è piuttosto frequente;
  • l’indipendenza dagli indirizzi politici è la naturale esigenza di qualsiasi attività che consista nella risoluzione di complessi problemi tecnico-economici
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