Il Tar, prima di stabilire se il ricorso è fondato o meno, se le domande del ricorrente sono da accogliere o da respingere, è tenuto a porre in essere una serie di verifiche: in primis, il Tar deve verificare se il ricorso è stato proposto entro i termini stabiliti (infatti, se il ricorso è tardivo, lo stesso verrà dichiarato irricevibile); successivamente, il Tar deve controllare se il contraddittorio è stato rispettato [se non lo è stato (ad es., per la mancata notifica al controinteressato) il ricorso sarà, allora, inammissibile]; irricevibile sarà, altresì, il ricorso che, notificato tempestivamente, non sia stato depositato entro 30 gg. dall’ ultima notifica; improcedibile sarà, invece, il ricorso nei confronti del quale il ricorrente abbia perduto interesse, per aver egli ottenuto (per altra via) ciò a cui aspirava (ad es., dopo aver impugnato un ordine di demolizione, il ricorrente ottiene il rilascio, nel corso del giudizio, di una concessione in sanatoria); inammissibile, infine, sarà il ricorso rispetto al quale il Tar ritenga che difetti la giurisdizione del giudice amministrativo (perché la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario o alla Corte dei Conti ovvero alla commissione tributaria o al Tribunale Superiore delle Acque).

In tutti i casi sopra elencati (e disciplinati dall’ art. 35 d.lgs. 104/10), il Tar emette una sentenza di rito, perché incontra un ostacolo che non gli consente di pronunciare nel merito del ricorso, ossia di emettere una sentenza di merito. Più precisamente, sono sentenze di rito quelle che si arrestano ad una pregiudiziale; sono, invece, sentenze di merito quelle che decidono il merito delle domande, ossia accertano la fondatezza o l’ infondatezza delle domande (di annullamento, di mero accertamento e di condanna).

Di conseguenza, è solo sulle sentenze di merito che si forma il giudicato (una volta che siano decorsi i termini per l’ impugnazione), perché solo in questo caso si può dire che l’ accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato, ad ogni effetto, tra le parti.

In relazione al giudicato amministrativo, assume particolare importanza l’ esame dei motivi di ricorso: il Tar, infatti, è tenuto ad esaminare ciascun motivo di ricorso (e può, quindi, ritenerne infondati alcuni e fondati altri). La regola in esame ha, pertanto, indotto la giurisprudenza a praticare il cd. assorbimento: accertata, cioè, la fondatezza di un motivo, il Tar dichiara assorbiti gli altri (considerato che, per quel motivo, il ricorso deve comunque essere accolto e l’ atto impugnato deve essere annullato). A bene vedere, però, l’ assorbimento limita la portata dell’ accoglimento e, quindi, l’ estensione del giudicato: se, ad es., il Tar accoglie il motivo con il quale viene denunciata l’ incompetenza dell’ autorità adita, senza valutare gli altri motivi (dichiarati assorbiti e, quindi, non esaminati), l’ autorità dichiarata competente sarà del tutto libera nella sua determinazione (quando, viceversa, l’ accoglimento degli altri motivi avrebbe potuto vincolarla nella decisione, al punto da impedirle di emetterla).

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