Non si tratta di una terza specie di giurisdizione rispetto a quella di legittimità e di merito. Qui il giudice infatti pronuncia ora come giudice di merito, ora come giudice di legittimità. Non si tratta nemmeno di un tertium genus rispetto al giudice amministrativo o al giudice ordinario.

L’istituzione della giurisdizione esclusiva è da ricercare in quelle situazioni in cui i diritti soggettivi e gli interessi legittimi sono così legato tra loro da non riuscire a distinguerli. E si rischierebbe quindi che il privato si rivolga al giudice amministrativo e al giudice ordinario insieme per ottenere una tutela completa.

Ma poi vi sarebbe il rischio di ottenere pronunce discordanti, con un elevato dispendio di energie.

Ci si rivolge al giudice amministrativo con la giurisdizione esclusiva in modo da avere un giudice tecnicamente preparato.

Ma, essendo nel giudizio amministrativo preferita la giurisdizione di legittimità, si finisce con il privare i diritti soggettivi della tutela della cognizione piena, propria della giurisdizione di merito. La Corte Cost ha tentato di risolvere il problema ampliando i poteri cautelari e probatori, ma in ogni caso la disparità di trattamento permane.

Le materie devolute alla giurisdizione esclusiva

L’ambito della giurisdizione esclusiva si è determinato per successive stratificazioni legislative: il nocciolo originario vedeva la coincidenza della giurisdizione di merito con quella esclusiva, con l’unica eccezione dei ricorsi relativi alla rapporto di pubblico impiego. Tuttavia anche tale materia di giurisdizione esclusiva è venuta a perdere gran parte della sua importanza in seguito alla privatizzazione dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, in base alle quali le controversie sono state restituite alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Rimangono le sole controversie relative ad alcune categorie di pubblici dipendenti: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale diplomatico e docenti universitari. Del nucleo originario delle attribuzioni della giurisdizione esclusiva rimane ben poco, ma a quel corpo si sono aggiunte numerose materie e rapporti, come quelle per le controversie relative alle concessioni di beni e servizi, relativa ai servizi pubblici o relativi all’applicazione di una clausola contrattuale. Notevole importanza rivestono i ricorsi contro provvedimenti emanati dall’autorità garante della con urgenza e del mercato, le controversie in materia di contratti di beni e servizi stipulati dalle amministrazioni pubbliche, i ricorsi contro le sanzioni dell’autorità della vigilanza sui lavori pubblici, i ricorsi contro gli atti delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, i ricorsi contro gli atti dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le controversie aventi ad oggetto atti del comitato olimpico nazionale italiano o delle federazioni sportive.

Accanto a tali materie espressamente indicate dal legislatore si aggiungono poi altre come i ricorsi contro il rilascio o il diniego di autorizzazioni per il commercio, delle controversie relative all’autorizzazione alla vendita dei beni delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria.

Gli attuali confini della giurisdizione esclusiva

E’ stato da sempre un vivace dibattito sulla portata concreta degli ambiti propri della giurisdizione esclusiva, in quanto nozioni come pubblico impiego e uso del territorio hanno dato luogo a numerosi conflitti di giurisdizione, soprattutto tra le posizioni assunte dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della cassazione. Per cercare di calmare contrasti il legislatore ha precisato che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative procedure di affidamento dei lavori servizi e forniture indipendentemente dalla materia dei servizi pubblici.

Le stesse difficoltà sono nate relativamente alla materia urbanistica ed edilizia. Tali difficoltà sono state recentemente esaminate dalla corte costituzionale che ha ridisegnato e ridotto l’ambito della giurisdizione esclusiva, precisando che la particolarità delle materie devolute a tale giurisdizione implica che tali materie devono partecipare della stessa natura e quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità. Tale soluzione è stata accolta indottrina con molte critiche, soprattutto a causa dell’intervento manipolativo della corte.

I poteri di piena giurisdizione del giudice esclusivo

Grazie al consistente ampliamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo sono stati ammessi tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, nonché dalla consulenza tecnica, esclusi l’interrogatorio formale ed il giuramento. Il giudice così fornito di strumenti idonei ad assicurare un effettivo sindacato sul fatto. Anche il Consiglio di Stato riconosce la sussistenza di un nesso di strumentalità necessaria all’ampliamento dei mezzi di prova nella pienezza della cognizione del fatto, e questo ampliamento della cognizione del giudice è strumentale alla funzione propria del giudizio di giurisdizione piena la cui funzione è quella di assicurare la reintegrazione, anche in forma specifica, delle situazioni giuridiche soggettive di cui il ricorrente assume la lesione.

Si sono inoltre superati i limiti posti ai poteri di decisione del giudice amministrativo, consentendo al giudice di disporre una condanna alla reintegrazione anche in forma specifica e quindi una condanna l’amministrazione ad un dare, facere e praestare specifico: non ci si limita più all’eliminazione dell’atto illegittimo, ma si estende la decisione alla reintegrazione delle conseguenze dannose dell’atto, in quanto comprensiva del potere di disporre il risarcimento del danno ingiusto.

La legge n. 205/2000 e le prospettive di unificazione delle diverse giurisdizioni nell’unico modello processuale della giurisdizione piena

Le trasformazioni apportate da tale legge alla tradizionale giurisdizione generale di legittimità lasciano intravedere prospettive di unificazione delle diverse giurisdizioni. Secondo la prospettiva della giurisdizione piena il giudice della giurisdizione piena non può non conoscere in via principale dell’atto dei pubblici poteri da cui origina la lesione: anche nell’esaminare un provvedimento amministrativo dovrà essere il giudice della rapporto che dovrà valutare la legittimità dell’atto non in astratto ma con specifico riferimento alla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio dalla ricorrente e alla sua fondatezza.

In possibilità di configurare un’azione di annullamento autonoma distinta dalla tutela risarcitoria offerta dalla ricorso di piena giurisdizione costituisce il principale e persistente tratto di discriminazione più netta tra la tutela offerta in sede di giurisdizione esclusiva e quella che invece azionabile davanti alla giurisdizione generale. Tale tratto differenziale si fonda più su limiti derivanti da un’interpretazione letterale delle norme che non su una corretta interpretazione della ratio che ha ispirato il legislatore: per questo si ritiene che tale tratto differenziale verrà primo puoi fatto cadere.

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