L’ ambito della giurisdizione del giudice ordinario, nei confronti della pubblica amministrazione, è ancora oggi definito dall’ art. 2 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo. In base a tale articolo, infatti, sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la P.A., e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell’ autorità amministrativa. Da questa disposizione si evince, pertanto, che nella giurisdizione del giudice ordinario rientrano:

• le cause per contravvenzioni, ossia tutte le violazioni della legge penale;

• tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico (al riguardo, va detto che l’ espressione diritto civile o politico deve essere intesa nel senso di diritto soggettivo: di conseguenza, la cognizione del giudice ordinario si estende a tutti i diritti soggettivi, ad eccezione delle materie attribuite alla giurisdizione esclusiva dei Tar);

• comunque vi possa essere interessata la P.A. (ciò significa che il giudice ordinario è competente non solo nell’ ipotesi in cui la pubblica amministrazione sia parte attrice, ma anche qualora la stessa sia convenuta in giudizio);

• ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell’ autorità amministrativa (questo vuol dire che la giurisdizione del giudice ordinario non è preclusa dal fatto che la pubblica amministrazione abbia emanato un atto autoritativo; ciò trova conferma, tra l’ altro, negli artt. 4 e 5 della legge abolitiva, i quali disciplinano i poteri del giudice ordinario in presenza di un atto amministrativo, nonché nell’ art. 113 Cost., che espressamente prevede la cognizione del giudice ordinario per gli atti amministrativi lesivi di diritti).

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