Per comprendere il significato di interesse legittimo occorre chiarire, insieme al suo significato, anche quello di diritto soggettivo e di interesse di fatto:

  • il diritto soggettivo è l’interesse nei confronti del quale tutti (o qualcuno) sono obbligati a tenere un comportamento tale che quell’interesse ne risulti pienamente soddisfatto;
  • l’interesse legittimo è l’interesse nei confronti del quale occorre rispettare principi e regole di comportamento che rendano quantomeno possibile la sua soddisfazione;
  • l’interesse di fatto è l’interesse nei confronti del quale nessuno è obbligato a tenere il comportamento che lo soddisferebbe né a rispettare principi e regole di comportamento che rendano possibile la sua soddisfazione.

Individualità dell’interesse

Secondo quanto disposto dalla normativa sulla giustizia amministrativa, l’interesse legittimo deve essere un interesse individuale: l’art. 26 del TUCS, infatti, tratta di ricorsi contro atti o provvedimenti che abbiano per oggetto interessi di individui o di enti morali giuridici . Questa disposizione esprime un principio organizzativo di importanza fondamentale, quello per il quale:

  • ai giudici spetta la tutela dei diritti degli individui;
  • agli apparati politici spetta di stabilire quali interessi generali debbano essere curati dalle pubbliche amministrazioni in quanto qualificati come interessi pubblici.

Interessi diffusi

Per comprendere quale sia la portata del principio della necessaria personalità degli interessi occorre tener conto della varietà di situazioni cui ci si riferisce parlando dei c.d. interessi diffusi:

  • non è necessario che un interesse appartenga ad un solo individuo perché possa essere considerato personale, essendo possibile che vi siano tanti interessi personali uguali (c.d. interessi individuali plurimi) che tuttavia non coincidono con l’interesse di un’intera comunità. La circostanza che l’interesse di un individuo sia identico a quello di altri, pertanto, non impedisce che ciascuno di questi possa essere riconosciuto titolare di un interesse legittimo individuale;
  • far valere un interesse identico a quello di altri è cosa ben diversa dal richiedere la tutela dell’interesse generale, che in quanto tale può anche non corrispondere a quello che ciascun singolo cittadino ritiene essere il proprio interesse individuale. Quanto detto ci permette di capire perché si richiede che un interesse di cui si predente la tutela sia personale: a stabilire quale sia l’interesse di una generalità di soggetti, infatti, non può essere un qualsiasi singolo soggetto, spettando questa funzione agli apparati politici rappresentativi della generalità;
  • se alcuni individui condividono l’interesse comune di una collettività delimitata non coincidente con la base personale del pubblico potere cui pertiene l’amministrazione, si è in presenza del c.d. interesse collettivo, che può essere fatto valere in modo unitario in quanto interesse di un ente morale giuridico (es. interessi ambientali e dei consumatori).

Interesse ad agire e legittimazione ad agire

L’interesse legittimo non deve essere confuso con:

  • l’interesse ad agire: per agire in giudizio, infatti, non è sufficiente lamentare la lesione di un interesse legittimo, occorrendo anche che il provvedimento che si richiede sia effettivamente utile alla sua soddisfazione dell’interesse legittimo;
  • la legittimazione ad agire: chi presenta ricorso al giudice, infatti, deve essere effettivamente il titolare dell’interesse legittimo che si lamenta leso, dovendo quindi trovarsi nella situazione di fatto che consente di trarre giovamento dalla norma sull’esercizio del potere da cui scaturisce un interesse legittimo.
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