Dagli interessi legittimi vanno tenuti distinti gli interessi collettivi e gli interessi diffusi, la cui titolarità è riconosciuta non ad un singolo soggetto, ma all’intera collettività o ad una larga parte di essa.

Il legislatore ha riconosciuto la legittimazione a ricorrere ad alcune associazioni di tutela (associazioni ambientalistiche, associazioni di utenti).

Per quanto riguarda la tutela degli interessi relativi all’ambiente, la legittimazione processuale è riconosciuta alle associazioni di protezione ambientale individuate con decreto del ministro dell’ambiente (art. 18, 5° comma Legge 8 luglio 1986 n. 349). In particolare, possono conseguire il riconoscimento solo le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o le associazioni protezionistiche locali presenti in almeno 5 regioni, rimanendone escluse quelle che operano in una sola circoscrizione comunale o in una sola regione.

Per quanto riguarda la tutela degli interessi dei consumatori, la legittimazione è riconosciuta a quelle associazioni degli utenti e dei consumatori, che ottengano la inclusione in appositi elenchi di associazioni di tutela tenuti dal ministero dell’industria e commercio

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