Con la privatizzazione del pubblico impiego, un rapporto di lavoro regolato dal diritto pubblico si è trasformato in un rapporto retto dal diritto privato. Prima di vedere in che cosa consiste tale riforma, tuttavia, è opportuno indicare alcuni elementi della situazione precedente:

  • le fonti di disciplina dei due rapporti erano le seguenti:
    • il rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni era regolato quasi esclusivamente da norme di fonte legislativa e regolamentare (TU delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);
    • il rapporto di lavoro con le imprese private aveva (ed ha) la sua fonte principale di disciplina nei contratti collettivi. Anche tale rapporto, comunque, era oggetto della disciplina di alcune leggi, la principale delle quali è la l. n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori);
    • gli atti non normativi relativi al rapporto di pubblico impiego (es. assunzione) erano considerati come atti unilaterali dell’amministrazione sottoposti al regime del diritto amministrativo (atti amministrativi). Per le controversie riguardanti il pubblico impiego, quindi, si riconosceva la competenza (esclusiva dal 1923) del giudice amministrativo;
    • la disciplina della responsabilità dell’impiegato che provochi dei danni all’amministrazione pubblica da cui dipende era (ed è) diversa da quella di un dipendente verso il suo datore di lavoro privato: il giudice delle controversie relative a questa materia, infatti, è la Corte dei conti.

L’evoluzione storica, tuttavia, soprattutto nel periodo successivo alla caduta del fascismo, ha fortemente attenuato il divario delle garanzie dei lavoratori pubblici e privati. Quanto alle fonti di disciplina, non solo, come detto, con la l. n. 300 del 1970 è stato riconosciuto uno statuto anche ai lavoratori privati, ma contemporaneamente è andata sviluppandosi un contrattazione pure per il rapporto di pubblico impiego. Conseguentemente, si è cominciato a ritenere ingiustificato che le fonti di disciplina del rapporto di lavoro pubblico fossero esclusivamente legislative e regolamentari e che gli atti relativi alle controversie, essendo atti amministrativi, ricadessero nella giurisdizione amministrativa. Questa tendenza alla massima omogeneizzazione dei due rapporti, quindi, dopo un’importante tappa intermedia (l. n. 93 del 1983), ha condotto alla c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego.

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