Per potere amministrativo si intende una posizione soggettiva , una capacità che la legge imputa ad una determinata autorità amministrativa, come quella che consente e impone di porre in essere atti giuridici al fine di curare determinati interessi collettivi. L’esercizio del potere amministrativo è uno strumento di cura dell’interesse cui l’autorità amministrativa è preposta.

Gli atti giuridici e gli effetti relativi nei quali il potere si esprime sono tipici , cioè espressamente previsti dalla norma, e configurano il potere amministrativo come capacità speciale, che in quanto tale non si identifica con alcun rapporto giuridico, ma si pone come presupposto di tanti rapporti giuridici che si instaurano ad ogni episodio del suo esercizio. Tali poteri dipendono in tutto e per tutto dalla norme che li prevede, non possono che essere originari e non possono essere oggetto di disposizione da parte del loro titolare né possono trasferirsi in capo ad altri soggetti ma solo temporaneamente e nei soli casi previsti dalla legge.

Gli atti giuridici in cui si estrinseca il potere amministrativo sono frutto di un complesso procedimento cui partecipano le p.a. da una parte e i soggetti privati, dall’altra, portatori di interessi non pubblici ma propri e qualificati, cioè protetti dall’ordinamento. La determinazione finale della volontà è imputabile però solo all’autorità amministrativa titolare del potere (secondo lo schema degli atti unilaterali), e quindi l’apporto di altri soggetti è solo strumentale alla decisione finale. È in questo che consiste l’imperatività del potere amministrativo: il contenuto degli atti amministrativi non è frutto della convergente volontà di tutti i soggetti interessati, ma il risultato della unilaterale volontà dell’autorità amministrativa titolare del potere , pur essendo ammessa in determinati casi la cd. Negoziazione tra le parti : la cd. Amministrare per accordi.
Le caratteristiche del potere amministrativo sono 2:

sul piano strutturale: la caratteristica fondamentale è l’imperatività: il contenuto degli atti è determinato dall’autorità amministrativa. Unilateralmente per la cura di interessi pubblici; per quanto poi riguarda alcuni tipi di poteri, come quelli ablatori, l’imperatività è ancora più pregnante. Poiché in questo casi gli effetti degli atti incidono nella sfera altrui imponendosi e prescindendo dall’apporto della volontà degli stessi. È in questi casi che si parla di soggettività.

sul piano funzionale: in riferimento alla cura degli interessi , delinea tali interessi come non appartenenti all’autorità ma alla collettività, a fronte del quale l’attività amministrativa si pone come servente.

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