La legislazione di riforma dell’amministrazione dell’ultimo decennio del secolo scorso ha dato attuazione alle disposizioni costituzionali di cui sopra mediante un intrico di disposizioni contenute in varie fonti.

In sintesi, il potere di organizzazione in parte è esercitato direttamente da atti con forza di legge, e tra questi dalla legge di bilancio, in parte è attribuito a regolamenti delegificanti, a decreti ministeriali e a determinazioni dei dirigenti con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro , ossia ad atti retti dal diritto privato. Quest’ultimo richiamo al datore di lavoro, tuttavia, non esclude la sottoposizione di questi atti ai principi generali dell’attività amministrativa (es. principio di buon andamento), ma esclude la tutela giurisdizionale secondo le modalità della giustizia amministrativa e, quindi, in particolare la possibilità di richiedere al giudice amministrativo l’annullamento di atti di gestione organizzativa dei dirigenti per i vizi tipici dell’amministrazione

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