Come detto, la qualificazione pubblica di un ente dovrebbe avere per conseguenza l’applicabilità alla sua attività ed alla sua organizzazione di alcune normative non riconducibili al diritto comune, quanto piuttosto al diritto amministrativo. Esiste tuttavia una sub-categoria di enti pubblici non politici, quella degli enti pubblici economici, per la quale le conclusioni di cui sopra valgono soltanto parzialmente. Gli enti pubblici di questo tipo esercitano attività di impresa (art. 2201 c.c.), conseguentemente, la loro attività è retta quasi esclusivamente dal diritto comune delle imprese, con l’eccezione della sottrazione al fallimento. Al diritto amministrativo risultano essere sottoposti soltanto gli atti riguardanti le relazioni con gli apparati politici.

Quanto appena detto a proposito degli enti pubblici economici, dimostra che non vi è necessaria corrispondenza tra pubblicità in senso strutturale di un apparato amministrativo e regime di diritto amministrativo della sua attività

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