Rientrano oramai nei rapporti speciali, sia pure con una particolare rilevanza, i rapporti di lavoÂro con le pubbliche amministrazioni che sono stati privatizzati con il d.lgs 29/1993, ora trasformato nel TU approvato con d.lgs. 165/2001. La specialitĂ consiste negli interessi pubblici alla cui realizzazione è diretta l’attivitĂ amministrativa, con conseguente disciplina speciale, di natura privatistica – a parte le materie riservate alla legge -. Conviene precisaÂre che la privatizzazione è diversa da quelÂla che giĂ caratterizzava i rapporti di lavoro con gli enti pubblici economiÂci, i quali vanno scomparendo per la graduale trasformazione degli stessi in societĂ per azioni, persone giuridiche di diritto privato.
Alla stregua dell’art. 409 n. 4 cpc. gli enti pubblici econoÂmici sono quelli che svolgono esclusivamente o prevalentemente un’attiÂvitĂ economica. Per attivitĂ economica deve intendersi quella imprenditoriale, in quanto tale diretta ad un fine di lucro o esclusivo o coÂmunque prevalente su interessi generali.
La prevalenza. Per comprendere il concetto della prevalenza dell’attiÂvitĂ economica si può fare l’esempio dell’azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che nel passato non era un ente pubblico economico in quanto esercitava attivitĂ , anche in perdita, per la realizzazione dell’interesse generale prevalente su quello di lucro. Con la trasformazioÂne in ente pubblico economico, il fine di lucro è divenuto prevalente con l’abbandono di quelle attivitĂ il cui esercizio comportava una prevalenza dei costi sui ricavi.
La raÂgione per la quale il rapporto di lavoro con gli enti pubblici economici è un rapporto privato deriva dal fatto che il rapporto stesso deve intendersi instaurato, secondo il principio della spersonalizzazione, con l’attivitĂ esercitata non con il soggetto che l’esercita; poichĂ© l’attivitĂ d’impresa è un’attivitĂ privata, il rapporto con gli enti pubblici economici è un rapporto privato.
Ne consegue la giurisdizione non del giudice amministrativo, ma del giuÂdice del lavoro, salvo che per le situazioni d’interesse legittimo dei dipenÂdenti collegati non con il potere di gestione dell’impresa ma con i poteri di organizzazione dell’ente, come la costituzione di uffiÂci, la costituzione della pianta organica, ecc., che rientrano nella giurisdiÂzione generale del giudice amministrativo.