Rientrano oramai nei rapporti speciali, sia pure con una particolare rilevanza, i rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni che sono stati privatizzati con il d.lgs 29/1993, ora trasformato nel TU approvato con d.lgs. 165/2001. La specialità consiste negli interessi pubblici alla cui realizzazione è diretta l’attività amministrativa, con conseguente disciplina speciale, di natura privatistica – a parte le materie riservate alla legge -. Conviene precisare che la privatizzazione è diversa da quella che già caratterizzava i rapporti di lavoro con gli enti pubblici economici, i quali vanno scomparendo per la graduale trasformazione degli stessi in società per azioni, persone giuridiche di diritto privato.
Alla stregua dell’art. 409 n. 4 cpc. gli enti pubblici economici sono quelli che svolgono esclusivamente o prevalentemente un’attività economica. Per attività economica deve intendersi quella imprenditoriale, in quanto tale diretta ad un fine di lucro o esclusivo o comunque prevalente su interessi generali.
La prevalenza. Per comprendere il concetto della prevalenza dell’attività economica si può fare l’esempio dell’azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che nel passato non era un ente pubblico economico in quanto esercitava attività, anche in perdita, per la realizzazione dell’interesse generale prevalente su quello di lucro. Con la trasformazione in ente pubblico economico, il fine di lucro è divenuto prevalente con l’abbandono di quelle attività il cui esercizio comportava una prevalenza dei costi sui ricavi.
La ragione per la quale il rapporto di lavoro con gli enti pubblici economici è un rapporto privato deriva dal fatto che il rapporto stesso deve intendersi instaurato, secondo il principio della spersonalizzazione, con l’attività esercitata non con il soggetto che l’esercita; poiché l’attività d’impresa è un’attività privata, il rapporto con gli enti pubblici economici è un rapporto privato.
Ne consegue la giurisdizione non del giudice amministrativo, ma del giudice del lavoro, salvo che per le situazioni d’interesse legittimo dei dipendenti collegati non con il potere di gestione dell’impresa ma con i poteri di organizzazione dell’ente, come la costituzione di uffici, la costituzione della pianta organica, ecc., che rientrano nella giurisdizione generale del giudice amministrativo.