Rientrano oramai nei rapporti speciali, sia pure con una particolare rilevanza, i rapporti di lavo­ro con le pubbliche amministrazioni che sono stati privatizzati con il d.lgs 29/1993, ora trasformato nel TU approvato con d.lgs. 165/2001. La specialità consiste negli interessi pubblici alla cui realizzazione è diretta l’attività amministrativa, con conseguente disciplina speciale, di natura privatistica – a parte le materie riservate alla legge -. Conviene precisa­re che la privatizzazione è diversa da quel­la che già caratterizzava i rapporti di lavoro con gli enti pubblici economi­ci, i quali vanno scomparendo per la graduale trasformazione degli stessi in società per azioni, persone giuridiche di diritto privato.

Alla stregua dell’art. 409 n. 4 cpc. gli enti pubblici econo­mici sono quelli che svolgono esclusivamente o prevalentemente un’atti­vità economica. Per attività economica deve intendersi quella imprenditoriale, in quanto tale diretta ad un fine di lucro o esclusivo o co­munque prevalente su interessi generali.

La prevalenza. Per comprendere il concetto della prevalenza dell’atti­vità economica si può fare l’esempio dell’azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che nel passato non era un ente pubblico economico in quanto esercitava attività, anche in perdita, per la realizzazione dell’interesse generale prevalente su quello di lucro. Con la trasformazio­ne in ente pubblico economico, il fine di lucro è divenuto prevalente con l’abbandono di quelle attività il cui esercizio comportava una prevalenza dei costi sui ricavi.

La ra­gione per la quale il rapporto di lavoro con gli enti pubblici economici è un rapporto privato deriva dal fatto che il rapporto stesso deve intendersi instaurato, secondo il principio della spersonalizzazione, con l’attività esercitata non con il soggetto che l’esercita; poiché l’attività d’impresa è un’attività privata, il rapporto con gli enti pubblici economici è un rapporto privato.

Ne consegue la giurisdizione non del giudice amministrativo, ma del giu­dice del lavoro, salvo che per le situazioni d’interesse legittimo dei dipen­denti collegati non con il potere di gestione dell’impresa ma con i poteri di organizzazione dell’ente, come la costituzione di uffi­ci, la costituzione della pianta organica, ecc., che rientrano nella giurisdi­zione generale del giudice amministrativo.

 

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