Rientrano oramai nei rapporti speciali, sia pure con una particolare rilevanza, i rapporti di lavo­ro con le pubbliche amministrazioni che sono stati privatizzati con il d.lgs 29/1993, ora trasformato nel TU approvato con d.lgs. 165/2001. La specialitĂ  consiste negli interessi pubblici alla cui realizzazione è diretta l’attivitĂ  amministrativa, con conseguente disciplina speciale, di natura privatistica – a parte le materie riservate alla legge -. Conviene precisa­re che la privatizzazione è diversa da quel­la che giĂ  caratterizzava i rapporti di lavoro con gli enti pubblici economi­ci, i quali vanno scomparendo per la graduale trasformazione degli stessi in societĂ  per azioni, persone giuridiche di diritto privato.

Alla stregua dell’art. 409 n. 4 cpc. gli enti pubblici econo­mici sono quelli che svolgono esclusivamente o prevalentemente un’atti­vitĂ  economica. Per attivitĂ  economica deve intendersi quella imprenditoriale, in quanto tale diretta ad un fine di lucro o esclusivo o co­munque prevalente su interessi generali.

La prevalenza. Per comprendere il concetto della prevalenza dell’atti­vitĂ  economica si può fare l’esempio dell’azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che nel passato non era un ente pubblico economico in quanto esercitava attivitĂ , anche in perdita, per la realizzazione dell’interesse generale prevalente su quello di lucro. Con la trasformazio­ne in ente pubblico economico, il fine di lucro è divenuto prevalente con l’abbandono di quelle attivitĂ  il cui esercizio comportava una prevalenza dei costi sui ricavi.

La ra­gione per la quale il rapporto di lavoro con gli enti pubblici economici è un rapporto privato deriva dal fatto che il rapporto stesso deve intendersi instaurato, secondo il principio della spersonalizzazione, con l’attivitĂ  esercitata non con il soggetto che l’esercita; poichĂ© l’attivitĂ  d’impresa è un’attivitĂ  privata, il rapporto con gli enti pubblici economici è un rapporto privato.

Ne consegue la giurisdizione non del giudice amministrativo, ma del giu­dice del lavoro, salvo che per le situazioni d’interesse legittimo dei dipen­denti collegati non con il potere di gestione dell’impresa ma con i poteri di organizzazione dell’ente, come la costituzione di uffi­ci, la costituzione della pianta organica, ecc., che rientrano nella giurisdi­zione generale del giudice amministrativo.

 

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