Denaro

Dato che la legislazione della contabilità considera soprattutto le vicende relative al denaro, occorre soffermarsi su alcuni degli aspetti principali della disciplina relativa al denaro, considerato come bene strumentale, non economico, dell’amministrazione.

Le entrate delle amministrazioni pubbliche provengono principalmente da due fonti:

  • i tributi, che si ottengono imponendo ai cittadini delle prestazioni patrimoniali per le quali vale la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., ma che sono disciplinate anche dall’art. 53 Cost., il quale dispone che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva (criteri di progressività) .
  • le entrate patrimoniali dello Stato (c.d. contratti attivi).

Bilanci pubblici

L’art. 81 Cost., con riferimento all’amministrazione statale, stabilisce che le Camere approvano ogni anno i bilanci ed il rendiconto consuntivo presentati dal Governo . Nello stabilire il c.d. principio di legalità finanziaria, tuttavia, tale articolo dà per scontata la nozione di bilancio.

Per capire cosa sia il bilancio secondo le discipline della contabilità pubblica occorre sottolineare la profonda diversità di funzione che hanno:

  • il bilancio consuntivo, con il quale si fa il riepilogo di tutto il denaro entrato e di tutto quello uscito in un determinato periodo e si confrontano i due totali, in modo da sapere se sono maggiori le entrate o le uscite (c.d. disavanzo) o se entrate e uscite sono in pareggio;
  • il bilancio preventivo, con il quale si cerca di prevedere quali potranno essere le entrate e quali le uscite in un determinato periodo di tempo. Qualora le previsioni risultino corrette, quindi, i dati del preventivo corrisponderanno a quelli del consuntivo.

Il bilancio preventivo statale, in particolare, è costituito dalle indicazioni relative:

  • al totale delle entrate statali (stato di previsione dell’entrata);
  • alle spese di ciascun ministero (stato di previsione della spesa).

Mentre la normativa codicistica relativa alle imprese private non impone l’obbligatorietà del bilancio preventivo, al quale viene riconosciuto un rilievo aziendale esclusivamente interno, la normativa di contabilità pubblica, prevede:

  • un bilancio soltanto finanziario (solo denaro), differente da quello delle imprese private che, al contrario, tiene conto complessivamente dell’attivo e del passivo;
  • un rilievo giuridico sia al bilancio preventivo sia al bilancio consuntivo
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