L’affermazione del diritto romano è innegabile in taluni profili del diritto.

Nella disciplina giuridica del processo incontriamo dal secolo IX una forma di tutela del possesso denominata nelle fonti investitura salva querela. Questa procedura consentiva all’attore che si dichiarasse indebitamente privato del possesso di un immobile di riottenere giudizialmente il possesso medesimo qualora il convenuto fosse contumace; ma ne imponeva la restituzione ove il convenuto si presentasse in giudizio entro un anno.

la decisione sul possesso risulta nettamente distinta e autonoma rispetto a quella sulla proprietà: il possesso è tutelato come tale, e trasferito all’attore in caso di contumacia del convenuto; ma né l’attribuzione del possesso all’attore né la restituzione del possesso al convenuto non più contumace risolvono la questione di fondo sulla proprietà.

Solo l’acquisto per prescrizione trentennale o quarantennale vale a trasformare il legittimo possesso nel diritto di proprietà.

La riaffermazione del ruolo del diritto romano trova in questa età altre significative manifestazioni.

Intorno all’anno 1000 l’imperatore Ottone III, nell’atto di investire della carica un giudice, gli poneva in mano il Codice di Giustiniano ordinandogli di «giudicare secondo questo Libro Roma e il mondo intero».

Senza la vittoria per così dire spontanea del diritto romano non sarebbe stata possibile la rinascita giuridica del XII secolo, che sarà appunto fondata integralmente sui testi del diritto romano. Il terreno risulterà allora già predisposto ad accogliere la nuova cultura.

Un concomitante fenomeno era la formazione di consuetudini legate a una singola terra, e vincolanti per tutti coloro che l’abitano, indipendentemente dalla stirpe di origine.

Spesso si trattava di usi relativi addirittura a un singolo campo podere, concernenti le opere dovute dal colono, o lo stato delle persone, o i diritti di giurisdizione esercitati dal signore sugli uomini del luogo.

Il potere è consuetudine, cioè un insieme di fatti e di comportamenti da tempo accettati (o subiti), senza obiezioni né contrasti visibili, da tutti i abitanti del luogo.

Poiché gli usi erano quasi sempre non scritti, in caso di contestazione essi venivano accertati attraverso la testimonianza di uomini del posto.

Di qui l’importanza della memoria: occorreva essere vigilanti se si voleva evitare che i fatti deteriorassero, giorno dopo giorno, la propria condizione giuridica.

Nei settori in cui vi erano meno conflitti e più consenso le consuetudini poterono invece conservarsi intatte per secoli.

E’ questo lo sbocco della lunga crisi vissuta dal sistema della personalità del diritto: là dove era affermata una consuetudo loci, non esistevano più problemi di conflitto tra le diverse leggi personali.

Da consuetudini di stirpe si era giunti a consuetudini locali maturate dalla convivenza di uomini di diversa stirpe, spesso innovatrici rispetto alle tradizioni giuridiche delle singole etnie.

Talora quelle tradizioni continuarono a vivere a lungo, entro le consuetudini locali od a fianco di esse, come mostrano la pratica persistente delle professioni di legge ed altre testimonianze che giungono al XII secolo ed oltre.

Tuttavia l’esame dei documenti dimostra come, nonostante le professioni di legge e le tradizioni diverse, in un medesimo luogo la prassi dei negozi sia divenuta quasi sempre uniforme.

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