Con la V repubblica, ossia dal 1958, la Francia si è dotata di una costituzione rigida e di un organo che vigila sulla costituzionalitĂ delle leggi votate dal parlamento. A lungo peraltro la tradizione costituzionalistica francese è apparsa orientata verso il principio della costituzione flessibile. In merito alla flessibilitĂ , la volontĂ generale non può essere limitata e costretta, principio cardinale dell’assetto costituzionale simile a quello inglese, che però è caratterizzato dalla continuitĂ mentre quello francese è stato discontinuo. Le 10 costituzioni che hanno retto la Francia sono state tutte destinate a disciplinare il modo di espressione della volontĂ nazionale. Era necessario un altro organo che imponesse al parlamento il rispetto della costituzione, e fu il conseil constitutionnel che innovò tramite l’apertura al ricorso preventivo sulla costituzionalitĂ delle leggi, cosa che ha fatto verificare dal conseil la legittimitĂ di leggi approvate su iniziativa del governo.
Il controllo del conseil è andato allargandosi con un ampliamento del proprio ruolo. Si è ancora lungi comunque dallo stabilire quella preminenza del testo costituzionale sulle leggi ordinarie che caratterizza l’assetto delle fonti in altri sistemi giuridici. Il controllo di costituzionalità è solo preventivo e quindi non riguarda la legge giĂ in vigore. La netta cesura tra l’attivitĂ del conseil e quella del sistema giudiziario impedisce che la questione di costituzionalitĂ si possa porre nell’applicazione ordinaria delle leggi e che la mantenuta intangibilitĂ della legge promulgata ostacola la formazione di una mentalitĂ costituzionale nella interpretazione delle leggi che per essere significativa ha bisogno di essere guidata dalla giurisprudenza concretizzatrice di un organo giurisdizionale.
Una caratteristica del sistema francese delle fonti ben scolpita nella costituzione del 1958 consiste nella separazione tra la normativa affidata alla legge votata dal parlamento e la normativa regolamentare affidata al governo. La legge determina inoltre i principi fondamentali in materia di proprietĂ e diritti reali nonchĂ© in tema di obbligazioni civili e commerciali. Riservate al domaine della legge sono i settori piĂą eclatanti del diritto dell’organizzazione pubblica. Il “domaine de loi” è quindi fissato in modo tassativo. Il potere regolamentare si divide in regolamentare autonomo e suppletivo.
La giurisprudenza del Conseil d’Etat ha subito corroso la distinzione tra potere regolamentare autonomo e potere regolamentare suppletivo assumendo che i regolamenti emanati con decreto art. 37 cost se hanno natura di legge in senso materiale rimangono atti aventi natura amministrativa e pertanto sottoposti a controllo di legalitĂ dagli organi di giustizia amministrativa → in base al testo costituzionale il domaine de la loi è severamente limitato a vantaggio della potestĂ legislativa del governo. La complessitĂ della macchina amministrativa comporta di per sĂ© la preminenza operativa della fonte regolamentare rispetto ad ogni altra ovvero la preminenza della tecnostruttura burocratica che ha le conoscenze tecniche e le informazioni necessarie per promuovere i mutamenti normativi rispetto al sistema rappresentativo che affida ai parlamenti il compito di trovare i compromessi politici necessari per mediare tra i vari conflitti d’interesse.
La novitĂ della costituzione del 1958 sta nell’aver spostato l’asse di equilibrio a favore della normazione tecnico burocratica. Al momento attuale la fonte principale della modernizzazione del diritto privato francese è tornata ad essere la legislazione, questo attivismo non ha risparmiato nemmeno i codici, eccezionalmente stabili. Inoltre opera il diritto comunitario che tenta di uniformare il diritto dei contratti e i rapporti imprese-mercato. Una serie di situazioni del codice trova la loro fonte in norme estranee. Questi altri codici sono soggetti a continua opera di novellazione, la messa in opera è affidata alla burocrazia. Non è la giurisprudenza il formante che dĂ tono e colore al sistema francese attuale ma la normazione legale e regolamentare.