La responsabilità prevista a carico dell’appaltatore dall’art. 1669 risulta essere di natura extracontrattuale. Il suo ambito di applicazione, infatti, è più ampio di quello risultante dal tenore letterale della norma, dato che opera anche nei riguardi del progettista, del direttore dei lavori e dello stesso committente che abbia provveduto alla costruzione dell’immobile con propria gestione diretta, oppure sorvegliano personalmente l’esecuzione dell’opera.

Il presupposto della responsabilità prevista dall’art. 1669 risiede nella partecipazione alla costruzione dell’immobile in una posizione di autonomia decisionale , mancando la quale lo stesso appaltatore sfugge da tale responsabilità. La disposizione dell’art. 1669, quindi, non può essere applicata al fornitore di materiali, la cui prestazione non implica alcuna partecipazione, nemmeno indiretta, alla costruzione dell’immobile.

Si potrebbe tuttavia osservare che questa ipotesi di responsabilità extracontrattuale e oggettiva non dovrebbe ricomprendere anche il rapporto sussistente tra il committente e l’appaltatore, che conserva la natura di responsabilità contrattuale, sebbene oggettiva.

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