È definito ordinamento giuridico il complesso organico di norme, tra loro intimamente connesse, che regola l’organizzazione dello Stato e i rapporti giuridici della comunità a cui esso si riferisce. Sul piano storico-politico e su quello propriamente giuridico l’ordinamento che riveste la posizione di preminenza è quello dello Stato, che costituisce il ‘diritto’ per antonomasia. Esso, però, non è l’unico: infatti, esiste anche un ordinamento internazionale che raccoglie vari Stati, e vi sono ordinamenti concorrenti, come, per es., quello comunitario.

Caratteristica dell’ordinamento giuridico è la sua obbligatorietà, la sua forza intrinseca. Le norme non devono essere in contrasto tra loro, e quando ciò accade è l’ordinamento stesso che deve predisporre adeguati meccanismi per risolvere ogni possibile antinomia, in modo da conferire all’ordinamento il carattere della coerenza. Altro connotato essenziale è quello della completezza, nel senso che l’insieme delle norme dev’essere in grado di risolvere ogni possibile caso e quindi non vi dovrebbero essere lacune o vuoti legislativi. Unità, coerenza e completezza più che caratteri intrinseci all’ordinamento devono essere considerati come una direttrice di politica legislativa, un obiettivo da realizzare, un compito spettante non solo al legislatore ma anche alla dottrina, alla giurisprudenza, a tutti gli operatori del diritto.

  • Le norme giuridiche 

È definita norma giuridica ogni regola che disciplina la vita organizzata di una società e rientra nel sistema di norme che costituiscono l’ordinamento giuridico.È definita norma giuridica ogni regola che disciplina la vita organizzata di una società e rientra nel sistema di norme che costituiscono l’ordinamento giuridico.

1. Caratteristiche. Caratteri essenziali della norma giuridica, che la distinguono dalle altre tipologie di regole (religiose, sociali, morali), sono: la generalità, l’astrattezza e l’imperatività. Dev’essere generale nel senso che non va dettata per singoli individui ma per la generalità dei consociati. Astrattezza significa non dettata per una situazione concreta bensì per ipotesi astratte (per es., qualora l’immagine di una persona sia pubblicata abusivamente, l’autorità giudiziaria può fare cessare l’abuso). Generalità e astrattezza sono caratteri necessari e hanno la funzione di garantire l’eguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini che si trovano nella medesima situazione. Per imperatività si intende che gli interessati non possono sostituire le norme giuridiche con altre disposizioni. Esistono altresì norme che i destinatari non sono tenuti a osservare e che possono essere sostituite con altre disposizioni di legge: sono denominate derogabili. Altro elemento caratteristico, anche se non necessario, è la sanzione (penale, civile, amministrativa, secondo il ramo del diritto a cui appartiene la norma violata), cioè la conseguenza sfavorevole prevista dall’ordinamento nel caso di inosservanza.

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