E’ la presa di possesso di una cosa mobile, con l’intenzione di rendersene proprietario, che non è di proprietà di alcuno.

Possono essere cose di nessuno solo le cose mobili: i beni immobili che non appartengono a nessun privato sono di proprietà dello Stato o, se situati nel territorio delle regioni a statuto speciale, di proprietà di quest’ultima. È il caso dei terreni rupestri, digli acciai, dei terreni abbandonati dal mare.

Il codice civile considera cose di nessuno due serie di cose:

  1. le cose abbandonate: queste diventano cose di nessuno dopo l’abbandono da parte delle proprietario, il quale si è liberato del possesso della cosa con l’intenzione di rinunciare alla proprietà.
  2. gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca: la selvaggina e i pesci

Di acquisto della proprietà per occupazione si può parlare anche in una terza serie di ipotesi: è l’occupazione delle cose mobili altrui con il consenso, espresso o tacito, del proprietario.

Dalle cose abbandonate si distinguono le cose smarrite: di queste il proprietario ha perduto il possesso senza rinunciare alla proprietà. Chi trova una cosa mobile, che le circostanze fanno presumere sia stata smarrita e non abbandonata, deve restituirla al proprietario o, se non lo conosce, consegnarla al sindaco del luogo in cui la trovata che dà notizia del ritrovamento nell’albo pretorio.

Al trovatore è dovuto dal proprietario un premio pari ad un decimo del valore della cosa trascorso un anno dalla pubblicazione è senza che lo smarrito e si presenti, questi perde la proprietà della cosa e ne diventa proprietario i ladri trovatore: è l’acquisto della proprietà per le invenzione.

Diversa avevo la balle per i relitti di mare: al ritrovatore spetta un premio, ma se il proprietario non si presenta il delitto è venduto e il era ricavato va alla previdenza marinara.

Accessione – Unione – Commistione: si verifica quando la proprietà di una cosa si estende alle altre cose che vi sono state incorporate o unite, a prescindere dalla volontà del soggetto. Il fenomeno comprende tre gruppi di cose:

– Accessione di mobili ad immobili: qui si manifesta la preminenza della proprietà immobiliare: ogni bene che venga materialmente unito ad un bene immobile accede a questo, ossia diventa proprietà del proprietario del bene immobile: costruzioni, piantagioni od opere fatte sopra o sotto il suolo altrui, sono acquisite dal proprietario del suolo

– Accessione d’immobile ad immobile: ricorre tale ipotesi nell’alluvione, nell’avulsione, nel

caso dell’alveo abbandonato (se nel fiume si forma un’isola, questa appartiene al demanio pubblico; ugualmente, se un fiume un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l’antico, al demanio resta l’alveo abbandonato.

– Accessione di cosa mobile a cosa mobile à Unione e commistione: due o più cose mobili appartenenti a diversi proprietari, vengono ad unirsi o a mescolarsi formando un tutto uno inseparabile. La proprietà della cosa così ottenuta diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascun proprietario.

La specificazione è il modo di acquisto della proprietà della materia altrui da parte di chi l’ha d’opera per formare una nuova cosa: così lo scultore che faccia una statua con il marmo altrui o il falegname che costruisca un mobile con il legno altrui diventano proprietari della statua o del mobile, ma dovranno al proprietario della materia usata il prezzo di questa .

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