È invalido il contratto stipulato senza rispettare le prescrizioni imposte ai privati cittadini dalla legge e dall’ordinamento. Se il mancato rispetto delle prescrizioni è grave, l’invalidità è detta nullità. È nullo il contratto contrario a norme imperative (si pensi al contratto di sfruttamento della prostituta); è nullo il contratto mancante di uno degli elementi essenziali elencati dal codice cc 1325. Il contratto nullo non può essere convalidato o sanato (tranne in casi eccezionali), ma può essere convertito in un contratto valido, se possiede i requisiti di sostanza e di forma di quest’ultimo cc 1424. La nullità cc 1421 può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice; l’azione diretta a far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione.

  1. L’annullabilità. Se il contratto presenta irregolarità di minor importanza di quelle che ne comportano la nullità, l’invalidità assume la forma dell’annullabilità. In generale, è annullabile il contratto stipulato in violazione di regole volte alla protezione di una delle due parti: o perché incapace di contrattare (per minore età, o per incapacità di intendere o di volere) o perché il suo consenso è stato dato per errore, ovvero estorto con violenza o dolo. L’azione di annullamento spetta solo alla parte nel cui interesse è prevista (l’incapace, la persona in errore ecc.) ed è soggetta a prescrizione, in genere di 5 anni.

L’annullabilità non può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Il contratto annullabile può essere convalidato (cioè l’annullabilità può essere sanata) mediante una dichiarazione scritta della parte cui spetterebbe l’annullamento, contenente la menzione del contratto e del motivo dell’annullabilità, e la dichiarazione che si vuole convalidarlo.

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