La più importante relazione giuridica della persona con il territorio è data dalla cittadinanza che un uomo ha riconosciuto dal proprio Stato in cui vive ed è nato. Questo rapporto non è trattato dal Codice Civile in quanto è materia pubblicistica e non civilistica.

Nel luogo di nascita vengono registrate presso dei pubblici registri, tutte le nascite e le relative annotazioni come i matrimoni o altro ancora.

Il nostro ordinamento distingue nettamente fra:

dimora = indica il luogo dove la persona si trova anche in via del tutto transitoria e temporanea e non ha molta importanza giuridica tanto che non è menzionata dal Codice Civile;

residenza = è il luogo dove la persona decide di vivere, anche se non in maniera continua e stabile, ma necessariamente duratura. La residenza può essere trasferita e con efficacia nei confronti dei terzi qualora venga comunicata ai Comuni sia di partenza che di arrivo.

Nella residenza viene pubblicato il matrimonio e qui si svolgerà.

domicilio = è il luogo dove una persona ha stabilito di risiedere i propri interessi e i propri affari ed inoltre dove avviene la successione mortis causa e dove viene dichiarato il fallimento commerciale. Il domicilio può essere volontario, se stabilito dal singolo individuo, o legale, se stabilito dalla legge.

Conseguenze comuni alla residenza e al domicilio è che in entrambe vengono notificati gli atti giudiziari ed in entrambe sono competenti gli organi di polizia giudiziaria.

Anche le persone giuridiche hanno una sede, che non è però definita ne residenza ne domicilio, ma che consegue gli stessi effetti.

 

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