Se l’acquisto della capacità giuridica avviene con l’evento della nascita, alcuni diritti di carattere patrimoniale sorgono tuttavia in capo al futuro soggetti fin dal concepimento. Ed infatti il codice attribuisce ad i genitori il potere di rappresentanza e di amministrazione dei beni del nascituro, e a questo la capacità di succedere per causa di morte e di ricevere per donazione. Il nascituro è dunque titolare di diritti patrimoniali. Sarà necessario, pertanto, tenere distinte due nozioni di nascituro: il nascituro concepito, e il nascituro non ancora concepito. L’embrione non ha una vita indipendente a quella della madre, ciò nonostante si tratta di un’entità vivente. Il fatto non appare sufficiente ad attribuirgli la qualità di soggetto del diritto; piuttosto si tratta di assicurargli una tutela giuridica. È su questo aspetto particolare che si sono rivolte le discussioni in tema di aborto come lesione di un diritto alla vita. la questione generale va impostata sul rilievo che l’embrione non è titolare di diritti e quindi non può essere un soggetto giuridicamente rilevante. Ciò non significa che il sistema non ne accordi una protezione. Questa protezione va dunque ricercata sul piano dell’oggetto di tutela. I diritti riconosciuti al nascituro concepito sono subordinati all’evento della nascita. S’è parlato a questo riguardo di personalità anticipata, o di capacità provvisoria, o di soggettività relativa o di diritti senza un attuale titolare.