Sono soggetti della successione:

a)   il de cuius, cioè il defunto, della cui eredità si tratta, ed implica che sia Persona Fsisica già nata poiché il nascituro concepito nato morto estingue ex tunc la capacità successoria. Con la nascita si ha invece l’acquisizione dei diritti successori, e l’eventuale morte dopo la nascita determina comunque il trasferimento dei diritti agli eredi.

b)  Relativamente all’Ente Giuridico, la sua estinzione non dà luogo a successione. Si determina l’estinzione dei diritti ed obblighi giuridici attraverso atti giuridici che trovano titolo nello Statuto dell’Ente oppure nella Delibera degli associati per le Associazioni.

c)   L’erede, colui che succede al de cuius, deve avere capacità successoria, l’idoneità ad essere titolare del diritto di succedere a causa di morte. Questa capacità spetta a tutte le persone fisiche compresi i nascituri concepiti e gli Enti giuridici.

I nascituri concepiti  hanno capacità successoria passiva purché concepiti al tempo dell’apertura della successione 462/1c. La presunzione (legale semplice) è vinta per chi nasce entro i 300 giorni dalla  morte del de cuius. Ma è ammessa la prova contraria 462/2c. Pertanto, vi è una condizione legale risolutiva nel caso non avvenga la nascita. Si ha una situazione di pendenza nella quale i diritti successori vengono conservati per l’evento della nascita del chiamato.

Nell’attesa dell’evento, il genitore esercente la patria potestà (legittimo o naturale), rappresentante legale 320/3c., acquista l’eredità o legato, nonché, esercita i diritti in nome e nell’interesse del nascituro.

L’amministrazione spetta congiuntamente al padre ed alla madre 643/2c, in caso di contrasti decide il tribunale dei minori 320/2c. Inoltre, trovano applicazione le norme in tema di decadenza della potestà 330/1c, e di rimozione dell’amministrazione 334 cc.

I genitori devono sottostare agli obblighi cautelativi del curatore dell’eredità giacente 644cc.:

devono procedere all’inventario dell’eredità

devono depositare le somme riscosse

devono pagare i debiti ereditari su autorizzazione del pretore

Tali poteri di accettazione dell’eredità o legato sono attribuiti ai genitori (legittimo o naturale) esercente la patria potestà in quanto rappresentante legale del figlio concepito, pertanto, tali atti di straordinaria amministrazione dei beni ereditati o legato devono essere autorizzati dal giudice delle successioni, 782 783 cpc, sentito il giudice tutelare 320/3c.

In mancanza di autorizzazione l’acquisto è efficace ma l’accettazione è annullabile.

Gli Enti giuridici da costituire

La L.192 22/06/2000 ha abrogato l’art.600 cc che dichiarava inefficaci le disposizioni testamentarie in favore degli enti non riconosciuti per i quali non fosse stata presentata istanza di riconoscimento entro un anno dalla eseguibilità del testamento.

Pertanto, gli enti non riconosciuti ma dotati di soggettività giuridica hanno capacità successoria passiva.

Nel caso di lasciti ad enti non ancora esistenti il notaio ex art.3 cc ha l’obbligo di denuncia al Prefetto.

Per conseguire il lascito l’ente dovrà essere costituito. È possibile, in caso di fondazioni, che lo stesso testamento contenga l’atto costitutivo o la condizione o un onere posto a carico dell’erede o legato.

L’Indegnità

L’indegno non può subentrare nei rapporti giuridici di una persona nei cui confronti abbia tenuto comportamenti, ritenuti particolarmente deplorevoli, elencati all’art. 463 c.c., e cioè colui che:

– ha volontariamente tentato di uccidere l’ereditando(de cuius) e i suoi eredi legittimari(coniuge, discendenti e ascendenti);

– abbia denunziato calunniosamente tali persone o abbia testimoniato il falso contro tali persone;

– ha indotto con dolo o con violenza l’ereditando(de cuius) a fare o a revocare o gli ha impedito di mutare il testamento;

– ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;

– ha redatto un testamento falso.

Non determina Indegnità l’omicidio colposo o preterintenzionale oppure l’avere agito per legittima difesa 45cp..

L’indegnità si configura come una sorte di sanzione civile, cioè un’incapacità successoria, per il comportamento scorretto tenuto dal successore (erede) nei confronti del de cuius o dei suoi eredi legittimari.

Per il riconoscimento, comporta l’esercizio di un’azione da parte di chiunque sia interessato a fare dichiarare l’indegnità attraverso pronuncia giudiziale. La Sentenza ha carattere dichiarativo.

Si ritiene che l’azione di indegnità si prescrive nel termine decennale 2946cc, e che possa formare oggetto di rinunzia e transazione.

Coerente con la tesi dell’incapacità successoria è l’art.464 che impone all‘indegno di restituire i frutti percepiti dai beni successori dopo l’apertura della successione essendo la sua condizione equiparata a quella del possessore di malafede.

L’indegno non ha alcun diritto di usufrutto sui beni della successione devoluti per rappresentazione ai suoi figli; se i figli sono minori, l’indegno non ha il diritto di amministrazione spettante ai genitori 465cc.

L’indegno può essere riabilitato. L’ordinamento ammette che il de cuius possa perdonare l’indegno riabilitandolo mediante una dichiarazione espressa in un atto pubblico o in un testamento posteriore e non precedente al comportamento dell’indegno.

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