Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un
rapporto giuridico patrimoniale [art. 1321 codice civile].
Il contratto quindi si distingue dagli altri negozi giuridici perché in primo luogo non può mai essere unilaterale, e poi deve avere contenuto patrimoniale, deve cioè avere ad oggetto cose o prestazioni personali suscettibili di valutazione economica.
Ciò che costituisce, regola o estingue un rapporto patrimoniale è l’accordo delle parti: ossia la loro concorde volontà. L’effetto giuridico, costitutivo, regolatore o estintivo del rapporto, è qui prodotto dalla volontà delle parti interessate.
La grande importanza del contratto deriva dall’ampio riconoscimento legislativo della cosiddetta signoria della volontà, ossia dal fatto che la legge riconosce ai privati un ampio potere di provvedere, con proprio atto di volontà alla costituzione,alla regolazione, all’estinzione dei rapporti patrimoniali.
Il contratto è bilaterale quando le parti siano due (contratto di vendita); plurilaterale quando le parti possono essere più di due (contratto di società). (l’accordo di due o più parti)
Dai contratti si distinguono gli atti unilaterali: dichiarazione di volontà di una sola parte, di per sé produttiva d’effetti giuridici.
Autonomia contrattuale (art.1322 CC): le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico (meritevolezza dell’oggetto).
A differenza dei contratti (categoria aperta) gli atti unilaterali patrimoniali, intesi come dichiarazione di volontà di una sola parte, formano un numero chiuso (es. procura, atto di fondazione) e sono disciplinati specificamente dal CC per ognuno di essi pur potendosi applicare, in quanto compatibili, le norme generali sui contratti (art.1324 CC).
Processo di formazione del contratto (art. 1325 CC):
Il contratto si forma sul principio dell’accordo tra le parti ed inoltre il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta è a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
Un’accettazione non conforme alla proposta equivale ad una nuova proposta. Il contratto è concluso, o perfezionato, solo se e solo quando si raggiunge piene coincidenza fra le dichiarazioni di volontà delle parti contraenti. Fino a che l’accordo non si è perfezionato non si manifestano gli effetti.
L’effetto del contratto avviene dal momento in cui la proposta viene accettata e l’accettazione della proposta fatta al domicilio del proponente porta alla presunzione di
conoscenza a meno che egli non dimostri di non averne avuto notizia senza sua colpa (art.1335 CC).