Il contratto può essere inteso come atto o come rapporto: l’atto riguarda l’incontro delle volontà dei contraenti, il rapporto le conseguenze giuridiche derivano dall’atto.

a) l’accordo. Appare necessario desumere dalla definizione che il termine accordo è diverso e più ampio dal termine contratto; vi sono quindi accordi che non sono contratti; il contratto è una sottocategoria degli accordi. L’accordo è definito un’espressione generica che allude all’incontro di due o più volontà: ne sono esempio gli accordi collettivi di lavoro. Esempi di accordi non contrattuali sono invece il matrimonio, classificato come negozio giuridico bilaterale privo di contenuto patrimoniale, e il gentlemen agrrement, un accordo che vincola moralmente due soggetti a comportarsi secondo correttezza tracciando le linee per un futuro contratto.

b) le parti. Il contratto si distingue dall’atto unilaterale perché è dato dall’incontro delle volontà di due o più soggetti: tuttavia, la nozione di parte, è più circoscritta di quella di soggetto esprimente una volontà.

c) la finalità. Le funzioni del contratto sono molteplici: le parti possono concludere un contratto per costituire un rapporto, per modificarlo, per estinguerlo.

d) l’oggetto. Si è detto che il contratto ha ad oggetto un rapporto giuridico di contenuto patrimoniale e che questa precisazione distingue il contratto dalle altre categorie di accordi o convenzioni. Le parti non possono impiegare il contratto per concludere operazioni che non abbiano contenuto patrimoniale, anche se l’interesse che spinge una parte a concludere un contratto è semplicemente morale.

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