Il sistema che la l. 218 ha introdotto, si caratterizza alla luce di un principio ispiratore, che consiste nel rimettere alla legge nazionale la tutela dell’individuo in sé e dei suoi interessi fondamentali; alla volontà delle parti la cura degli interessi patrimoniali; alla legge del luogo la disciplina dei diritti reali e delle obbligazioni non contrattuali.

La nazionalità del soggetto

La nazionalità del soggetto acquista rilievo in quanto evocativa di un preciso collegamento dell’individuo con un determinato sistema di vita sociale, che implica il rinvio all’ordinamento che tale sistema esprime. Poiché lo stato di persona, la sfera di capacità dell’individuo, i diritti vengono nei diversi ordinamenti specificatamente promossi, è sembrato al nostro legislatore, che tutte le situazioni giuridiche soggettive di rilievo costituzionale e tutti i relativi rapporti, debbano essere regolati in generale dalle norme dello stato di cui l’individuo è parte. Ne consegue una regolamentazione che evidenzia come lo scopo perseguito dal legislatore sia quello di assicurare all’individuo la tutela più confacente all’ambiente sociale nel quale egli vive e più rispettosa delle regole, che tale ambiente esprime.

La volontà delle parti

La volontà delle parti esprime l’esigenza che in materia patrimoniale disponibile, le determinazioni assunte dai diretti interessati mantengano il rilievo e il valore proprio degli atti di autonomia privata, essendo quest’ultimo regime già in sé transnazionale.

La localizzazione dell’atto o del rapporto

La prevalenza della lex loci trova spiegazione nella necessità di assicurare la più confacente tutela all’individuo, riparandolo dal pregiudizio derivante da altrui comportamenti lesivi. La regola trova riscontro nella generalità delle istituzioni associative. Appare evidente come un’adeguata conoscenza delle norme di comportamento costituisca un momento di fondamentale importanza nella disciplina di conseguenti rapporti, quand’essi involgano la posizione di soggetti aventi diversa nazionalità. È per questa ragione che l’art. 62 dispone: “ La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l’evento, tuttavia, il danneggiato può chiedere l’applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno”. Il significato sociale e le conseguenze degli atti giuridici posti in essere nel concreto contesto del singolo ordinamento, diviene oggettivo in quanto valutabile solo in termini di buona fede. I presupposti nei quali la buona fede si traduce, sono di pertinenza della legge dello Stato in cui esso viene a formarsi. In questo quadro si spiega innanzitutto la disciplina secondo la quale un contratto concluso tra persone che i trovano nello stesso paese è valido se soddisfa i requisiti di forma della legge del luogo in cui viene concluso. Riguardo all’oggettiva percepibilità del contenuto sostanziale dell’atto, acquistano rilievo le disposizioni contenute nell’art. 4 della Convenzione di Roma, per il quale, nella misura in cui la legge regolatrice del contratto non sia stata scelta dalle parti, il contratto è regolato dalla legge del paese con il quale quest’ultimo presenta il collegamento più stretto. Il sistema si completa con la disciplina dettata dagli artt. 51 e ss., in ragione dei quali è rimessa alla lex loci l’intera materia della proprietà e del possesso dei beni mobili e immobili, nonché la regolamentazione delle relative forme di acquisto.

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