I contratti si differiscono a seconda che con il loro perfezionamento si trasferiscano diritti in capo ad altri soggetti, ed avremo quindi contratti con efficacia reale o traslativi (Es. compravendita, permuta, donazione, mutuo, cessione di usufrutto, ecc.), o a seconda che con il loro perfezionamento nascano delle obbligazioni tra le parti interessate, ed avremo quindi contratti con efficacia obbligatoria (Es. locazione, mandato, comodato, deposito, ecc.).
Nei contratti con efficacia reale il trasferimento o la costituzione dei diritti, a norma dell’art. 1376 cod. civ., avvengono immediatamente per effetto dello stesso consenso contrattuale tra le parti, secondo un importante principio consensualistico.
Il momento del passaggio della proprietà è di elevata importanza, basti pensare ai danni eventualmente provocati ad un bene che non essendo più dell’originario proprietario, pur avendolo già venduto, non lo ha ancora consegnato in attesa del pagamento.
In virtù del principio giuridico res perit domino sancito dall’art. 1465 cod. civ., tutti i danni provocati dalla natura sono a carico dell’acquirente che, pur non essendo ancora in possesso del bene, ha già ottenuto i diritti di proprietà tramite il consenso contrattuale.
Non di rado un contratto può contenere, contemporaneamente, sia effetti reali che obbligatori.
Basti pensare, ad esempio, al contratto di compravendita, nel quale l’effetto reale produce un trasferimento di proprietà del bene da una parte all’altra, e un effetto obbligatorio produce l’obbligazione di pagare il relativo prezzo pattuito, per una parte, e di dare il possesso stesso, alla controparte.