La pubblica amministrazione assume connotazione “digitale” e deve essere capace di relazionarsi, per mezzo dei nuovi strumenti, con cittadini e imprese, titolari a loro volta di identità e diritti “digitali”: al riguardo si parla di cittadinanza digitale per identificare la configurazione dei diritti dei cittadini nei confronti delle istituzioni.

Da un punto di vista normativo, è il CAD a disciplinare i diritti digitali di cittadini e imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in particolare nell’articolo 3 e seguenti. La recente riforma recata dal decreto legislativo 179/2016 ha ulteriormente rafforzato la centralità dei cittadini: la riforma riconosce la centralità delle tecnologie digitali nei rapporti tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, quale strumento per un processo di innovazione dell’amministrazione italiana e, al fine di superare le criticità attuali, l’ottica si sposta dal processo di digitalizzazione delle amministrazioni alla cittadinanza digitale.

I diritti che compongono la cittadinanza digitale hanno come presupposti necessari ildiritto di accesso ad Internet e il diritto all’alfabetizzazione informatica dei cittadini.

La cittadinanza digitale si fonda sul diritto all’uso delle tecnologie, espressamente disposto dall’articolo 3 del decreto legislativo 82/2005, profondamente modificato dal decreto legislativo 179/2016: chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti del CAD nei rapporti con i soggetti cui il Codice si applica, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo. La disposizione è ampia, riguarda ogni fase del rapporto tra istituzioni e collettività ed è particolarmente significativa, dal momento che per garantire ai cittadini di poter agire effettivamente il diritto ivi previsto, non è sufficiente la mera introduzione delle tecnologie, ma sono necessarie la riorganizzazione e la reingegnerizzazione dei processi della macchina pubblica.

Il diritto risulta immediatamente applicabile: in caso di violazione è infatti munito della relativa tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo.

Il diritto all’uso delle tecnologie si pone come norma chiave e diritto centrale in capo ai privati, affiancato nel CAD da una serie di diritti “derivati” relativi alle comunicazioni, afferenti a determinate tipologie di soggetti, quali il diritto al domicilio digitali delle persone fisiche e il diritto delle imprese alle comunicazioni telematiche con le istituzioni, o a specifici strumenti di esercizio del più generale diritto, come la posta elettronica certificata o i pubblici elenchi contenenti gli indirizzi telematici.

Accanto ai diritti digitali relativi alle comunicazioni, la normativa prevede diritti “derivati” afferenti al procedimento, come il diritto all’effettuazione di pagamenti online, che allo stesso modo trovano il proprio riferimento nella disposizione generale dell’articolo 3. Per quanto attiene ai diritti legati al procedimento, è previsto il diritto di trovare online, per ogni tipologia di procedimento a istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all’istanza e la modulistica necessaria, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per le informazioni, gli orari e le modalità d’accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

La cittadinanza digitale si esplica poi in una serie di diritti come il diritto alle qualità dei servizi e alla misura della soddisfazione e il diritto alla partecipazione democratica elettronica.

Alla previsione dei diritti digitali corrisponde il dovere di renderli effettivi da parte dell’amministrazione pubblica.

Il rispetto delle norme in materia di amministrazione digitale è tutelato dalla previsione di specifiche responsabilità a carico delle amministrazioni pubbliche: i dirigenti rispondono dell’osservanza ed attuazione delle disposizioni del CAD ai sensi e nei limito degli articoli 21 (responsabilità dirigenziale) e 55 (responsabilità disciplinare) del decreto legislativo 165/2001, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme. Inoltre, l’attuazione delle disposizioni è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale dei dirigenti.

All’individuazione di specifiche responsabilità, l’articolo 60 del decreto legislativo 179/2016, ha aggiunto la previsione secondo cui con decreto legislativo devono essere disciplinati gli incentivi relativi all’attuazione delle disposizioni del CAD, il suo rilievo ai fini della valutazione dei risultati e la rilevanza della violazione delle disposizioni e del mancato o adeguato utilizzo delle tecnologie disciplinate.

A livello di governance va letta la recente introduzione del “difensore civico per il digitale” che deve essere individuato in ogni amministrazione ed essere in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. A tale soggetto chiunque può inviare segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del CAD e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione e innovazione della pubblica amministrazione: se le segnalazioni sono fondate il difensore civico invita l’ufficio responsabile della presunta violazione a porvi rimedio nel termine di trenta giorni.

Si pone altresì la previsione di un unico ufficio dirigenziale generale all’interno di ciascuna amministrazione cui viene affidata “la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità”.

A livello di governance e strategie nazionali è particolarmente significativo il ruolo assegnato all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), preposta alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda Digitale italiana e alla promozione dell’innovazione digitale nel paese: sono attribuite funzioni di programmazione, coordinamento e monitoraggio, l’emozione di regole e standard, la vigilanza e il controllo sul rispetto delle norme, la realizzazione di progetti e lo svolgimento di compiti di natura tecnica.

All’AgID spetta la redazione e la verifica di attuazione del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione.

Inoltre, la riforma del decreto legislativo 179/2016 ha previsto la nomina di un “Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale” che svolge un ruolo di coordinamento, allo scopo di disegnare il “sistema operativo” del Paese: a tali fini al commissario è assegnata una struttura di supporto e sono attribuiti poteri di impulso e di coordinamento nei confronti dei soggetti pubblici.

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