La grande dicotomia nella per la teoria del diritto è proprio la distinzione tra diritto privato e pubblico e questa distinzione divide l’universo del diritto in 2 classi reciprocamente esclusive e congiuntamente esaustive. La distinzione è totale perchè una volta posta non vi è alcun ente dell’universo giuridico (esempio: rapporto, norma, istituzione) che non rientri in una o nell’altra partizione. Per generare l’appartenenza dell’istituto all’una o l’altra parte bisogna vedere il modo diverso con cui l’istituto è interpretato e il criterio adottato per inserirlo in quella parte. Proprio per questo alcuni enti possono appartenere al primo  o al secondo, ma non c’è un ente che non appartenga almeno a uno dei 2. La distinzione è principale in quanto tende a assorbire altre dicotomie di campi affini o emergenti dallo stesso campo (esempio: rientra la dicotomia tra giustizia commutativa/distributiva) e in questo modo alcune dicotomie classiche sono state degradate a secondarie. Anche la dicotomia sviluppatasi dopo tra diritto come rapporto e diritto come istituzione ha visto il primo termine integrarsi nel privato,il secondo nel pubblico. L’unica dicotomia non soggiogata è quella tra norme di condotta (a cui di certo appartiene il diritto penale) e di organizzazione (a cui appartiene il diritto d’impresa).

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