Si possono comunque distinguere diverse situazioni (saranno presi in esame quasi esclusivamente casi nascenti dal Trattato CE).
a) Responsabilità per danni cagionati dalle istituzioni. La giurisprudenza della Corte in materia è inaugurata dalla sentenza 2-XII-1971, in causa 5/71, Aktien-Zuckerfabrik, in Raccolta, p. 975 in cui la società tedesca produttrice di zucchero grezzo chiedeva alla Corte di condannare il Consiglio a risarcirle il danno che questo le aveva provocato emanando un regolamento (il regolamento 769/68 del 18 giugno 1968) che adottava delle misure per compensare la differenza tra il prezzo nazionale dello zucchero e quello valido a partire dal 1o luglio 1968, per effetto del regolamento, senza tuttavia introdurre alcuna integrazione per la Germania. Il Consiglio chiedeva che il ricorso fosse dichiarato irricevibile perché esso in realtà mirava ad ottenere l’abrogazione del regolamento, cosa consentita ai singoli solo nel quadro della norma dell’art. 173,2 (oggi 230,3). La Corte supera l’obiezione del Consiglio dichiarando che l’azione ex artt. 178 e 215 (numerazione di allora) Trattato CE ha un carattere autonomo rispetto a quella di annullamento. Nel merito essa però respinge il ricorso dichiarando (questa formula ricorre poi in tutta una serie di sentenze successive): «Qualora si tratti di un atto normativo che implica delle scelte di politica economica, la responsabilità della Comunità per il danno che i singoli possono aver subito in conseguenza di questo atto sussiste, dato quanto dispone l’art. 215,2, del Trattato, unicamente in caso di violazione grave di una norma superiore intesa a tutelare i singoli» (nel caso non si aveva una violazione avente tale carattere perché in Germania la differenza di prezzo era marginale).
Nel caso «dell’isoglucosio» (sent. 25-X-1978, causa 103 e 145/77, Raccolta, p. 2037) il ricorso era stato proposto dai produttori di isoglucosio, dopo che la Corte di giustizia in una pronunzia ex art. 177 aveva dichiarato invalido un regolamento per il fatto che imponeva sulla produzione di isoglucosio oneri manifestamente superiori a quelli incombenti sui produttori di zucchero. La Corte ritenne anche in questo caso che le istituzioni comunitarie non avevano disconosciuto in maniera sufficientemente grave i limiti che dovevano rispettare nell’esercizio del loro potere discrezionale per far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità.
Il rigore della soluzione elaborata dalla Corte ha incontrato le critiche della dottrina, la quale ha posto in rilievo che esigendo – come risulta da una serie di sentenze – non solamente un pregiudizio speciale ed eccezionale, ma anche un comportamento della Comunità sconfinante nell’arbitrio, ha escluso praticamente la possibilità di ottenere riparazione per i danni causati da un atto normativo illegale. L’assenza, nella Comunità, di un controllo parlamentare efficace, rende – si sottolinea – tanto più necessaria una protezione giurisdizionale dei diritti dei singoli (così l’avvocato generale Capotorti, in Raccolta, 1978, pp. 1229-1230).
Dalla giurisprudenza della Corte si desume che il carattere di «norme superiori» suscettibili di far sorgere la responsabilità della Comunità è riconosciuto dalle norme che garantiscono la libertà di commercio tra gli Stati membri, al principio generale dell’eguaglianza di trattamento, al principio di proporzionalità, a quello di non retroattività
b) Responsabilità per danni causati dagli agenti. Secondo l’art. 288, 2o comma CE, (e 188, 2o comma, Euratom) la Comunità risponde dei danni provocati dai suoi agenti «nell’esercizio delle loro funzioni». Nel caso Sayag (10-VII-1969, in causa 9/69, Raccolta, p. 329) veniva in considerazione un funzionario Euratom che, in possesso di un ordine di missione ma guidando la propria vettura senza essere specificamente autorizzato, aveva provocato un incidente. La Corte escluse la sussistenza di una responsabilità della Comunità perché «la menzione della vettura personale dell’agente nell’ordine di missione non fa entrare l’attività di guidarla nell’esercizio delle funzioni dell’agente».
Recentemente, la Corte ha condannato l’Euratom, rappresentata dalla Commissione, a risarcire il danno subito da una persona a seguito di caduta dal tetto-terrazza della stazione meteorologica nel Centro comune di ricerca di Ispra (CGCE 27-III-1990, causa 308/87, in Raccolta, p. I-1203) quantificando il danno, con una successiva sentenza (3-II-1994), sulla base dei principi generali comuni al diritto degli Stati membri. Sentenze di questo genere sono tuttavia molto rare dal momento che le Comunità non effettuano quasi del tutto attività materiali in proprio.
c) Responsabilità della Comunità per danni causati dagli Stati membri. Considerato che il diritto comunitario viene messo in opera dagli Stati, viene da chiedersi se la Comunità possa essere chiamata a risarcire i danni provocati nell’esercizio di tale attività oppure se siano sempre gli Stati a doverne rispondere. Si presuppone, naturalmente, che il fatto dannoso sia imputabile in tutto o in parte alla Comunità: quando esso sia dovuto esclusivamente ad un provvedimento irregolare delle autorità statali adottato in esecuzione di un atto comunitario valido, non può sussistere alcuna responsabilità della Comunità. La giurisprudenza ha evidenziato differenti situazioni:
Il problema maggiore è tuttavia quello dell’autonomia del ricorso in relazione ai mezzi di ricorso nazionali: può essere richiesto un risarcimento per i danni provocati da un atto comunitario messo in opera dalle autorità nazionali? La risposta affermativa significherebbe che il ricorso per risarcimento danni è autonomo rispetto alle vie di ricorso nazionali, senonché la giurisprudenza della Corte comunitaria in molti casi ha affermato il carattere sussidiario del ricorso: ha cioè affermato che l’esperibilità di esso è subordinata all’esaurimento delle vie di ricorso interne.
Problema differente è quello, avvertito soltanto dopo alcuni decenni di giurisprudenza della Corte, della responsabilità dello Stato per violazioni del diritto comunitario lesive dei privati (giurisprudenza Francovic)