Il termine per presentare il ricorso è di 5 anni «a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà origine (all’azione)» (Protocollo statuto CGCE, art. 43). La prescrizione è interrotta sia dall’istanza presentata alla Corte sia dalla «preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all’istituzione competente della Comunità» (in quest’ultimo caso l’interruzione della prescizione dura per il termine di due mesi previsto dall’art. 230, già 173).

Dopo l’allargamento delle competenze del Tribunale di primo grado del 1993, l’azione di responsabilità può essere proposta avanti al Tribunale dai soggetti privati (persone fisiche o giuridiche che ritengono di essere vittime di un danno provocato dalle Comunità). L’azione può essere promossa anche dagli Stati ma non può essere esercitata da una istituzione.

Mettendo in causa la responsabilità della Comunità, la parte convenuta dovrebbe essere la Commissione, la quale ha il compito di rappresentarla in giudizio. La Corte ha ritenuto tuttavia che l’azione dev’essere proposta nei confronti dell’istituzione che ha posto in essere l’atto lesivo (CGCE 13-XI-1973, cause riunite 63-69/72, Raccolta, p. 1229). Se l’atto è stato adottato dal Consiglio su proposta della Commissione entrambe le istituzioni devono essere convenute. Con il TUE è stata aggiunta una disposizione in forza della quale l’azione di responsabilità «si applica alle stesse condizioni ai danni cagionati dalla Banca centrale europea o dai suoi agenti in esercizio delle loro funzioni».

La Corte si era già dichiarata competente (2-XII-1992, causa C-370/89, Raccolta, p. I-6211) per giudicare su di un ricorso rivolto contro la Banca europea per gli investimenti considerandolo un organismo destinato a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità e mandatario di quest’ultima.

 

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