Prima del 1976, venivano imputati al capo famiglia i redditi della moglie convivente e non legalmente separata, quindi il marito era soggetto passivo dell’imposta sia per redditi propri che per quelli della moglie e i 2 redditi si sommavano. La Corte Costituzionale mise fine a questo sistema con la sentenza 1979/1976. A seguito di ciò è stato modificato il DPR 597/1973, che ha previsto la distinta soggettività passiva di ciascun coniuge limitatamente a ciascuno dei redditi spettanti. Ciò è stato recepito nel TUIR. Lo stesso TUIR si occupa poi delle norme che riguardano la comunione legale dei coniugi (i redditi oggetto di essa sono imputati a ciascun coniuge per ½ dell’ammontare o per diversa quota stabilita in eventuali convenzioni modificative. Invero i proventi derivanti dall’attività lavorativa/professionale dei coniugi, i quali sono beni della comunità legale, non sono però idonei a costituire materia imponibile), il fondo patrimoniale (i redditi dei beni appartenenti a questo fondo, sono imputati per ½ del loro ammontare netto a ciascun coniuge, indipendentemente dalla loro titolarità giuridica) e i redditi dei figli minori soggetti all’usufrutto legale dei genitori (essi sono imputati a ciascun genitore per ½ del loro ammontare ovvero se c’è un solo genitore o a 1 solo spetti l’usufrutto legale, per intero a quest’ultimo). Nell’ambito poi dei rapporti familiari si colloca il regime tributario previsto per i redditi prodotti in vita dal de cuius: il legislatore ha assoggettato ad imposizione gli eredi su ricchezze che non sono state prodotte da essi, ma dal de cuius; i redditi derivanti da attività professionale del de cuius non vengono percepiti dagli eredi, quindi non sono reddito degli eredi, bensì entrate patrimoniali derivanti dalla realizzazione di crediti facenti parte dell’asse ereditario (questo per evitare che il frutto dell’attività del de cuius sia acquisito dagli eredi senza scontare l’imposta sui redditi, a differenza di quanto si verifica per altri elementi patrimoniali ereditati). C’è poi una disciplina particolare per l’eredità giacente, che si realizza quando alla morte del de cuius l’eredità non è accettata immediatamente dall’erede e quindi siamo davanti a un reddito tempestivamente privo di un soggetto di riferimento. In questo caso il 187 TUIR prevede una tassazione provvisoria in capo al chiamato all’eredità (se la giacenza dell’eredità si protragga oltre il periodo d’imposta in cui è aperta la successione): questa tassazione è regolamentata dalle disposizioni in materia di IRPEF o IRES, a seconda che il chiamato all’eredità sia soggetto all’uno o all’altro tributo. Dopo l’accettazione dell’eredità, il reddito dei cespiti ereditari concorre a formare il reddito complessivo dell’erede e si procede alla liquidazione definitiva delle relative imposte.

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