Per quanto riguarda l’esecuzione delle sentenze, il legislatore del 1992 ha introdotto una importante novità rappresentata dal giudizio di ottemperanza, che consiste nella possibilità per il contribuente di poter promuovere un apposito giudizio (appunto quello di ottemperanza), dinanzi alle Commissioni tributarie, nel caso in cui l’Ufficio finanziario o l’Ente locale non adempiano spontaneamente gli obblighi a loro carico scaturenti da sentenze passati in giudicato. Per poter accedere a tale giudizio sono necessari due presupposti:

  • Che la sentenza della Commissione tributaria della quale si intende chiedere l’ottemperanza sia passata in giudicato;
  • E che sia scaduto il termine fissato dalla legge per l’adempimento spontaneo o che siano decorsi almeno 30 giorni dalla messa in mora, a mezzo di ufficiale giudiziario, dell’Ufficio tenuto all’adempimento.

In merito al giudizio di ottemperanza, la legge prevede che:

  • Il ricorso, in doppio originale, deve essere depositato presso la segreteria della commissione provinciale quando la sentenza da eseguire sia stata da essa pronunciata, e presso la segreteria della Commissione tributaria regionale in ogni altro caso;
  • Uno dei due originali deve essere comunicato all’Ufficio tenuto a provvedere;
  • Entro 20 giorni dalla comunicazione l’Ufficio può fare pervenire le proprie osservazioni;
  • Scaduto tale termine, viene fissata la trattazione del ricorso, da effettuarsi entro 90 giorni dal deposito ed in camera di consiglio, in contraddittorio con le parti;
  • La Commissione adotta quindi con sentenza i provvedimenti necessari per l’ottemperanza;
  • Contro tale sentenza è ammesso solo il ricorso per cassazione per violazione delle norme sul procedimento;
  • Infine, il procedimento è dichiarato chiuso con ordinanza, dopo che sono stati eseguiti i provvedimenti adottati con la sentenza di ottemperanza.
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