La traslazione dell’imposta rappresenta la possibilità di considerare il debito (o il credito) d’imposta quale oggetto di un accordo negoziale, che consenta il trasferimento su un soggetto diverso da quello previsto come tale nella fattispecie d’imposta. A livello giuridico si può realizzare nell’ambito di un modulo contrattuale a prestazioni reciproche ovvero nell’ambito di uno schema unilaterale: in ambo i casi tali negozi appaiono ammissibili. Tuttavia, considerando la natura pubblicistica della p.a., la legge tributaria assoggetta a certi adempimenti l’opponibilità dell’accordo della p.a., confermando la validità del patto inter partes: l’8 dello Statuto prevede la generale ammissibilità dell’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario .

L’obbligazione si estingue:

a) per effetto dell’estinzione del relativo credito (ciò deriva dalla decadenza dell’azione amministrativa di recupero del credito con esercizio delle procedure di accertamento o liquidazione);

b) dalla prescrizione del credito ormai liquido e esigibile (ma non azionato esecutivamente nei termini di legge. La disciplina tributaria regola però molto poco ciò). La legge in materia di imposte sui redditi e in materia IVA disciplina i termini di decadenza dell’azione di accertamento e della riscossione tramite ruolo, non dettando regole particolari riguardo la prescrizione del credito. La natura generale della disciplina civilistica impone la prescrizione di 10 anni (2394 cc)quando la normativa tributaria non ponga termini diversi (l’8 dello Statuto dice che i termini non possono esser superiori a quelli del cc, tranne nel caso in cui sia accertato il mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari: l’accertamento si fa con decreto del direttore dell’ufficio di vertice dell’Agenzia fiscale interessata, sentito il Garante del contribuente, da pubblicare in GU entro 45giorni dalla scadenza del periodo di malfunzionamento).

c) Per forme di definizione legale inserite all’interno di norme dirette a chiusura agevolata di pendenze tributarie: la legge crea forme di estinzione del debito, ad esempio con il pagamento di una somma rapportata al debito stesso entro un certo termine e con modalità determinate. Il condono è una negazione del diritto tributario: produce infatti un effetto premiale per l’evasore fiscale consolidando situazioni di ingiustizia nell’imposizione. Dopo la sentenza 17 luglio 2008 della Corte di Lussemburgo perchè ha condannato l’Italia ad aver rinunciato all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi d’imposta (violando 10 TCE, direttiva 1997,77/388/CEE), Tinelli si augura di regolamentare l’inammissibilità di sanatorie generalizzate in materia tributaria.

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