Ci si chiede se ci sia la possibilità per il contribuente di correggere, in un momento successivo a quello di presentazione, eventuali errori commessi nella redazione o nel contenuto della dichiarazione. Secondo Tinelli ormai si deve ammettere la funzione meramente ricognitiva della dichiarazione (come tale suscettibile di esser emendata in presenza di errori di rappresentazione del fatto o della sua qualificazione giuridica. Una serie di norme prevede la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa diretta a correggere errori/omissioni a svantaggio del fisco (salva l’applicazione delle sanzioni) come anche la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa diretta a correggere errori/omissioni che hanno determinato l’indicazione di maggior reddito o comunque di un maggior debito d’imposta o di un minor credito. Tuttavia, mentre la dichiarazione rettificativa a favore del fisco può esser presentata entro i termini stabiliti per l’accertamento tributario, la dichiarazione rettificativa a favore del contribuente può esser presentata al massimo entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Di sostituzione della dichiarazione si potrà parlare quando il contribuente presenti una seconda dichiarazione da ritenersi integralmente sostitutiva della 1°.

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