Ogni figura giuridica si compone di due elementi: la fattispecie e l’effetto. La fattispecie che dà vita all’imposta è variamente denominata: fatto imponibile, fatto generatore, presupposto. Preferire l’uno o l’altro termine è questione puramente lessicale: qui si preferisce il termine presupposto perché d’uso più comune. In relazione all’effetto principale, il presupposto è quell’evento che determina, direttamente o indirettamente, il sorgere dell’obbligazione tributaria. Qui il presupposto deve essere esaminato dal punto di vista strutturale. Caratteri oggettivi del presupposto:

A) il presupposto d’imposta va tenuto distinto dall’oggetto; l’uno è nozione giuridica, l’altro nozione economica;

B) la distinzione tra presupposto e oggetto dell’imposta rende ragione delle divergenze di classificazione che si riscontrano a proposito di taluni tributi che vengono considerati indiretti da chi tiene conto del profilo giuridico formale, ed imposte dirette da chi ne considera l’oggetto economico;

C) le classificazioni più correnti dell’imposta hanno come riferimento il presupposto.

La tassonomia più in uso è quella che distingue le imposte in dirette ed indirette; le prime sono quelle che colpiscono il reddito o il patrimonio, le seconde tutte le altre (imposte sui consumi, affari). Le imposte sul reddito poi, sono ulteriormente distinte in personali e reali, a seconda che, nella loro disciplina, abbia o no rilievo qualche elemento che attiene alla persona del soggetto passivo.

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