Due importanti novità introdotte dal legislatore del 1992, e che riguardano la fase introduttiva del giudizio tributario sono rappresentate dall’esame preliminare e dalla tutela cautelare.

Per quanto riguarda l’esame preliminare, esso consiste nella possibilità che il Presidente della Sezione alla quale il ricorso è stato assegnato ne dichiari, con decreto, l’inammissibilità, quando essa sia manifesta; oppure dichiari, sempre con decreto, la sospensione, interruzione o l’estinzione del processo, nel caso in cui ricorrano i presupposti. Funzione di queste disposizioni è quello di alleggerire il carico delle udienze collegiali.

Inoltre, bisogna dire che, a garanzia del contribuente, i decreti emessi in sede di esame preliminare non sono definitivi, in quanto la legge consente al ricorrente di proporre (entro 30 giorni dalla notificazione del decreto) reclamo all’organo collegiale, il quale pronuncerà sentenza nel caso in cui dichiari l’inammissibilità del ricorso o l’estinzione del giudizio, mentre negli altri casi adotterà con ordinanza non impugnabile i provvedimenti per la prosecuzione del processo­la tutela cautelare, invece, consiste nella possibilità che la Commissione adita sospenda provvisoriamente l’esecuzione dell’atto impugnato, quando il medesimo atto costituisce per il ricorrente un danno grave ed irreparabile.

Nello specifico, la legge prevede che il ricorrente possa chiedere al giudice tributario la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato quando da tale esecuzione può derivargli un danno grave ed irreparabile; il Presidente fissa la trattazione della richiesta di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno 10 giorni prima, ed in caso di eccezionale urgenza può anche motivatamente disporre con decreto la sospensione provvisoria fino alla pronuncia del collegio; poi, la legge prevede che la Commissione, in udienza collegiale, delibera sulla richiesta di sospensione con ordinanza motivata non impugnabile.

Bisogna aggiungere che la sospensione può essere anche parziale o subordinata alla prestazione di idonee garanzie, e gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza.

 

 

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