I ricavi

I ricavi sono i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è finalizzata l’attività dell’impresa. Inoltre, rientrano nella categoria dei ricavi anche / corrispettivi delle cessioni di materie prime e altri beni mobili (non strumentali) acquistati per essere impiegati nella produzione; inoltre fanno parte dei ricavi anche i corrispettivi delle cessioni di azioni e di strumenti finanziari. Vengono poi qualificati come ricavi le indennità conseguite a titolo di risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei beni idonei a generare ricavi.

Tra i ricavi vengono ancora annoverati I contributi spettanti in base a contratto, e quelli spettanti esclusivamente in conto esercizio in base alla legge. Ricorrono i primi, ad esempio, nei contributi negozialmente pattuiti per studi e ricerche propedeutici per future commesse. I secondi, invece, si hanno nei contributi pubblici volti a ridurre normali costi di gestione (si pensi ai contributi per l’assunzione di nuovi lavoratori), o ad integrare i ricavi (ad esempio, i contributi commisurati alle quantità di merce venduta).

Infine, concorrono a determinare i ricavi, // valore dei beni idonei a generare ricavi che siano assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Il regime dei ricavi concorrono interamente a formare il reddito e sempre secondo il principio di competenza.

Le plusvalenze

Le plusvalenze, a differenza dei ricavi, sono gli incrementi di valore eventualmente realizzati in occasione della fuoriuscita dalla sfera dell’impresa dei beni diversi dai beni-merce. Beni idonei a generare le plusvalenze (o minusvalenze) sono quindi i beni strumentali e patrimoniali dell’impresa, compresa la complessiva azienda, quando viene fatta oggetto di unitaria cessione a titolo oneroso. Costituisce plusvalenza la differenza tra il corrispettivo conseguito in occasione della dismissione del bene e la parte non ancora ammortizzata del relativo costo di acquisto.

La ratio della tassazione delle plusvalenze sta nel fatto che, come sono deducibili (mediante quote di ammortamento) i costi sostenuti per l’acquisto dei beni strumentali e patrimoniali, allo stesso modo devono essere sottoposti a tassazione i proventi conseguiti in occasione della loro dismissione, se maggiori del costo ancora da ammortizzare. Il legislatore distingue le plusvalenze in plusvalenze patrimoniali e in plusvalenza esenti; quest’ultime sono anch’esse di natura patrimoniale, però sono sottoposte ad un particolare regime fiscale in presenza di alcune condizioni.

Gli eventi idonei che giustificano la tassazione delle plusvalenze sono gli stessi di quelli idonei a generare i ricavi, e quindi sono:

  • La cessione a titolo oneroso del bene;
    • Il conseguimento di un risarcimento per la loro perdita o danneggiamento;
    • L’assegnazione dei beni plusvalenti ai soci, o la loro destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

La regola generale è che le plusvalenze concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui vengono realizzate, da individuare in base al principio della competenza. Tuttavia, per limitare gli effetti disincentivanti prodotti dalla loro tassazione, la legge riconosce al contribuente, limitatamente alle plusvalenze di beni posseduti da almeno 3 anni, la possibilità di diluire in 5 anni la tassazione medesima.

La disciplina delle plusvalenze esenti riguarda quelle plusvalenze realizzate su partecipazioni sia in società commerciali di persone e sia in società di capitali. La ratio della non tassabilità di queste plusvalenze sta nell’esigenza che il reddito prodotto dalle società venga tassato soltanto una volta (in capo alla società produttrice) e non anche in capo al singolo socio che sia anch’esso soggetto passivo dell’IRES (questo costituisce il nucleo essenziale del regime di cd. porticipotion exemption).

Infatti, normalmente, le plusvalenze su partecipazioni dipendono dall’esistenza di utili realizzati, e non distribuiti, da parte della società. Poiché spesso le plusvalenze in questione dipendono da vicende di mercato che poco hanno a che fare con l’esistenza di utili non distribuiti, l’intassabilità, inizialmente totale, a partire dal 2007 è stata limitata all’84% delle plusvalenze medesime, ed è subordinata alla sussistenza di alcuni requisiti, precisamente:

  • Deve trattarsi di partecipazioni possedute ininterrottamente negli ultimi 18 mesi antecedenti la cessione;
  • Deve trattarsi di partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie (ossia, tra i beni di investimento) nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
  • La società partecipata non deve avere residenza fiscale in uno Stato a fiscalità privilegiata;
  • La società partecipata deve esercitare attività d’impresa (in merito la legge dispone che la società non svolte attività d’impresa, quando abbia un patrimonio prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa).

In mancanza di uno di questi requisiti, le plusvalenze saranno sottoposte al normale regime di tassazione.

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