Con il d. lgs 218/1997 “Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale” cadono tutti i limiti legali alla definibilità in sede amministrativa dell’accertamento tributario, stabilendosi alcune regole dirette a garantire stabilità della definizione (in questo senso il 2 3° d.lgs. 218/1997 prevede che l’accertamento con adesione non è soggetto a impugnazione, non è integrabile/modificabile da parte dell’ufficio e preclude l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice, salve le ipotesi di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi in base a cui si può accertare maggior reddito superiore al 50% del reddito definito. L’impulso per la definizione può esser dato d’ufficio ovvero di parte e l’atto di accertamento con adesione è redatto con atto scritto in 2 copie e deve indicare, separatamente per ogni tributo, elementi e motivazione su cui la definizione si fonda, liquidazione delle maggiori imposte, sanzioni e altre somme dovute eventualmente. A tale atto segue entro brevi termini il versamento diretto delle somme dovute o la rateizzazione degli importi idoneamente garantita dal contribuente e da ciò deriva il perfezionamento della definizione) e attuazione delle sanzioni derivanti dall’accertamento.

Natura giuridica dell’accertamento con adesione (2 impostazioni). Una impostazione tende ad attribuire all’accertamento con adesione una funzione di concorso del privato alla produzione degli effetti obbligatori nascenti dall’atto di accertamento: questa impostazione però si scontra con la natura dell’attività di accertamento che non può ritenersi idonea a generare effetti obbligatori, ma solo ad individuare dimensioni fattuali e giuridiche del rapporto tributario originario dal verificarsi del presupposto d’imposta. Bisogna allora attribuire effetti dispositivi di diritti già esistenti da parte di soggetti che ne sono titolari, ricorrendo all’assimilazione con istituti civilistici ad esempio transazione. In questo modo però si deve rinunciare al dogma dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria ( di solito attribuito alla base giuridica del rapporto d’imposta considerando la sua base pubblicistica e la sua specifica finalizzazione).

Secondo Tinelli, i problemi di queste impostazioni avrebbero termine se si pensasse all’accertamento con adesione come un accordo sulla rappresentazione dei fatti alla base dell’obbligazione tributaria (in questo senso diventa solo uno dei metodi di accertamento, caratterizzato però dal fondamentale rapporto consensuale). In definitiva allora, l’accertamento con adesione sarebbe il risultato di un accordo sulla prova (per cui l’ufficio non è tenuto a dimostrare secondo regole ordinarie il maggior reddito e il contribuente rinuncia ad una verifica giurisdizionale sulla fondatezza della pretesa fiscale).

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