Negli ultimi anni, la maggiore frequenza dei casi in cui le dichiarazioni tributarie si concludono con una situazione di credito verso l’Amministrazione finanziaria hanno determinato una sempre più crescente attenzione per la possibilità di atti dispositivi dei crediti da parte del soggetto che ne è titolare. In merito, sono state molte le incertezze dovute all’idea diffusa che alla cessione del credito poteva procedersi solo dopo l’emissione dell’ordine di rimborso da parte dell’Amministrazione. Progressivamente, sono state operate diverse aperture alla possibilità di atti dispositivi dei crediti. A tal proposito possiamo citare qualche ipotesi:

Un primo esempio è rappresentato dai crediti (per restituzioni, rimborsi,ecc.) verso l’Amministrazione finanziaria risultanti da sentenza passate in giudicato, o comunque da provvedimenti definitivi. In questi casi, la cessione del credito a terzi è ammissibile;
Altro esempio, invece, riguarda i crediti tributari risultanti da dichiarazioni tributarie ancora suscettibili di controlli e rettifiche. E’ proprio in questi casi che il problema della cedibilità dei crediti tributari assume maggiore rilevanza, per la possibilità che il credito rimborsato (al cessionario) venga poi disconosciuto (nei confronti del cedente), e divenga oggetto di azione di recupero.

In questi casi, si consente la cessione del credito tributario ancora sotto giudizio solo se accompagnato da alcuni vincoli volti a pervenire eventuali abusi. Il legislatore di recente ha elaborato una disciplina abbastanza articolata, applicabile solo per le imposte sui redditi, che prevede:
Che possono costituire oggetto solo i crediti chiesti a rimborso;
Che il cessionario non può a sua volta cedere il credito ad altri soggetti;
E che infine il cessionario è responsabile in solido con il cedente, nel caso successiva azione di recupero delle somme rimborsate.

 

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