Il ricorso a questo strumento come metodo di riscossione fisiologica è limitato alle ipotesi in cui un’autoliquidazione del tributo da parte del privato si presenta complessa o non proponibile o richiede la disponibilità di dati in possesso dell’ente impositore. Tuttavia questo istituto sopravvive proprio per il ricorso all’interesse privato nella realizzazione coattiva del tributo: ciò ha fatto si che questo strumento rimanesse, anche se si è delineato come uno strumento diretto ad intervenire in mancanza di un adempimento spontaneo del contribuente, che impone un intervento amministrativo di recupero del credito. La struttura (praticamente immutata dopo le riforme tra cui il dl 203/2005) si fonda sulla distinzione tra soggetto che forma il ruolo (alla formazione provvede, per i tributi erariali, l’Amministrazione finanziaria; per gli altri tributi, il soggetto titolare delle attribuzioni attuative) e soggetto che provvede alla riscossione del credito in esso iscritto (il cosiddetto “agente della riscossione”: egli deve concretamente individuare il contribuente, portare a sua legale conoscenza il titolo e procedere alla riscossione del credito portato dal titolo. L’”Agente” è remunerato per tale attività con una somma rapportata alle caratteristiche di oggettiva difficoltà dell’esazione, determinate su base territoriale in relazione ad elementi statistici) . Il DPR 602/1973 considera il “concessionario” come colui a cui è affidato in concessione il servizio di riscossione ovvero il commissario governativo che gestisce il servizio stesso e “ruolo” l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario. Il ruolo diventa titolo esecutivo per la riscossione anche coattiva delle somme iscritte a ruolo con la “sottoscrizione” o la “validazione”. Abbiamo ruoli ordinari e ruoli straordinari (questi sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione, considerando le caratteristiche del credito e le condizioni del debitore). Il ruolo deve contenere: generalità del contribuente, codice fiscale, descrizione del tributo, eventuale motivazione della pretesa (se previsto). L’iscrizione a ruolo può avvenire a titolo definitivo o a titolo provvisorio (in pendenza cioè di accertamento non definitivo per effetto dell’impugnazione avanti il giudice tributario). Il DPR 602/1973 in materia di dilazione del pagamento, dispone che l’agente della riscossione può, su richiesta del contribuente, concedere nelle ipotesi di obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a massimo 72 rate mensili. La sospensione della riscossione può esser disposta dall’autorità amministrativa che ha iscritto a ruolo ex 39 DPR 602/1973, fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale. L’agente della riscossione riceve il ruolo e notifica lo stesso con la cartella di pagamento (redatta conformemente allo schema ministeriale, deve contenere :1)l’intimazione ad adempiere entro 60gg dalla notificazione, con l’avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata, 2) responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo e di quello di emissione e notificazione della stessa (a pena di nullità). Il pagamento può esser fatto presso gli sportelli dell’agente della riscossione, banche, uffici postali. Si può fare anche con mezzi diversi dal contante, ma il pagamento si considera omesso in caso di assegno scoperto o non pagabile e in caso di utilizzo di carta di credito se il gestore della carta non fornisce la provvista finanziaria. Il pagamento delle imposte dirette può esser fatto con la cessione di beni culturali o con compensazione (specie quando, in sede di erogazione d’un rimborso d’imposta, l’AE rileva che il beneficiario è iscritto a ruolo).

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