Il 1 TUIR, descrivendo il presupposto IRPEF, individua nel possesso la relazione  giuridica che deve intercorrere tra il reddito ed il soggetto passivo. Questo elemento rappresenta il collegamento tra il reddito (cioè l’elemento oggettivo) e l’elemento soggettivo (soggetto passivo) della fattispecie impositiva nonché lo strumento per l’identificazione dell’elemento soggettivo. Quindi per attribuire il reddito a un soggetto, rileva il suo “possesso”. Lo studio del “possesso” ha rilevato tre diversi filoni interpretativi:

1) il possesso ricostruito secondo la base civilistica ex 1140cc;

2) il possesso inteso come disponibilitĂ  (o fruibilitĂ );

3) il possesso identificato con la “titolarità”.

Riguardo alla 1° teoria è stato sostenuto, invocando il principio dell’”unità dell’ordinamento giuridico” che quando una branca del diritt recepisce un istituto appartenente ad un altro ramo dell’ordinamento, tale rinvio si deve intendere avvenuto senza modificazioni. La norma tributaria ha allora recepito nell’istituto civilistico del possesso. Questa teoria è stata però rifiutata dalla maggior parte della dottrina: es. i redditi prodotti dalle società di persone che vengono imputati per “trasparenza” ai soci, indipendentemente dalla loro distribuzione (ai sensi del 5 TUIR), da cui sembrerebbe desumersi che a ciascun socio sia attribuito il “possesso” di redditi in realtà “non percepiti”.

Un’altra parte della dottrina ha allora parlato di “possesso come materiale disponibilità o concreta disponibilità del medesimo” (quindi disponibilità effettiva, indipendentemente dalla titolarità giuridica). Questa impostazione affonda le radici nel 3 d.l.597/1973. Questa teoria esclude in sostanza il concetto di possesso in chiave meramente economica, per attribuire rilevanza a tutti quei comportamenti non incidenti direttamente su quest’ultima ma che si collocano nella successiva fase di utilizzazione o consumo del reddito. C’è infine una 3° teoria, per la quale il possesso del reddito congloba i diversi criteri d’imputazione soggettiva che risultano concretamente stabiliti all’interno della disciplina dei singoli redditi (quest’ultima viene tradotta di solito nella titolarità delle situazioni soggettive in cui i singoli redditi si concretizzano, dando potere di godere e destinare il reddito). Si tratta di situazioni soggettive di diversa natura come es. la proprietà di redditi fondiari ovvero meri diritt di credito. Tuttavia l’impostazione diretta a ricostruire il concetto di possesso in chiave economica è stata riconosciuta erronea anche in sede normativa. Quindi per Tinelli la migliore dottrina è quella del possesso come relazione (in senso astratto) tra soggetto e fonte di reddito idonea ad attribuire a quest’ultimo di disporre (con suo atto di volontà) della fonte reddituale.

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