Nel procedimento di accertamento possono intervenire anche degli accordi tra ufficio e contribuente. Con termine consolidato dall’uso si parla correntemente di concordato.

La disciplina di questo atto è caratterizzata dai seguenti tratti: l’accertamento con adesione è un atto di rettifica della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche che esercitano, anche in forma associata, attività di impresa o di lavoro autonomo (il concordato, quindi, riguarda le persone fisiche e non le società; l’IRPEF e non l’IRPEG).

 L’istituto riguarda, in pratica, la sola categoria dei cosiddetti contribuenti minori. Il concordato può essere stipulato quando non sono stati commessi reati (quando non vi sono fatti che costituiscono frode e quando i ricavi omessi non superano i 50 ml.).

 L’accertamento concordato è definitivo; perciò, non è impugnabile dal contribuente e non può essere modificato o integrato dall’ufficio; esso comporta una riduzione delle sanzioni amministrative (ridotte ad un terzo del minimo: da rapportare al fatto che se il contribuente non impugna l’accertamento beneficia di una riduzione pari alla metà del minimo).

L’efficacia del concordato è subordinata al pagamento di quanto risulta dovuto in base ad esso.

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