Principi generali

Le norme tributarie investono i contribuenti di molteplici diritti e doveri; però solo alcuni di essi hanno carattere generale, e precisamente: gli obblighi di dichiarazione, i diritti a deduzioni e detrazioni, i crediti tributari e le opzioni.

Le leggi tributarie, al fine di facilitare gli Uffici finanziari nello svolgimento dei propri compiti, prevedono una serie di obblighi di dichiarazione. L’elemento che è accomuna questi obblighi consiste nell’obbligo di portare a conoscenza degli Uffici i fatti che costituiscono obblighi di pagamento. Sono frequenti anche gli obblighi di dichiarazione di fatti diversi da quelli costitutivi obbligo di pagamento (ad esempio, la dichiarazione di inizio di attività ai fini dell’IVA).

Poi bisogna dire che, nel campo delle imposte periodiche, a volte le leggi escludono l’obbligatorietà della ripresentazione della dichiarazione, fino a quando non siano intervenuti mutamenti nei fatti oggetto della dichiarazione medesima. Un esempio di questo tipo si riscontra nei tributi locali, come l’ICI e la tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani. Mentre, nel campo delle imposte dirette e nell’IVA vige la regola dell’obbligatorietà annuale delle dichiarazioni, anche in assenza di mutamenti dei fatti oggetto della dichiarazione stessa.

Altro punto su cui emergono importanti problemi è quello relativo all’incidenza della dichiarazione sull’obbligo di pagamento. In merito, diciamo che in passato si attribuiva alla dichiarazione una efficacia sostanziale in senso lato, in quanto il debito d’imposta dichiarato poteva essere rettificato, in aumento, dall’Amministrazione, e non in diminuzione da parte di colui che ha presentato la dichiarazione. Oggi, questa natura sostanziale della dichiarazione è molto ridimensionata, e si tende sempre più ad attribuire alla dichiarazione natura di “dichiarazione di scienza”, in quanto le dichiarazioni sono privi di contenuti effettivamente dispositivi.

Proprio da questo motivo si fa discendere la rettificabilita degli errori eventualmente commessi dal dichiarante a proprio danno. Tuttavia, nelle dichiarazioni, a volte possono avere contenuti di carattere dispositivo. Ciò accade quando le leggi prevedono che, in sede di dichiarazione, il contribuente possa esercitare le opzioni eventualmente consentite dalle norme (ad esempio, la scelta tra i diversi regimi contabili). In questi casi, la dichiarazione avrà sicuramente efficacia sostanziale.

La disciplina della dichiarazione dei redditi

La disciplina della dichiarazione dei redditi, prevista nel D.P.R. n. 600/1973. dispone che ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti. Inoltre, i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi. La stessa disciplina aggiunge che la dichiarazione è unica agli effetti del l’imposta sui redditi delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e deve contenere /Indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse.

I redditi per i quali mancano tali indicazioni si considerano non dichiarati ai fini dell’accertamento e delle sanzioni. Inoltre è previsto che la dichiarazione deve essere redatta utilizzando stampati conformi a modelli di dichiarazione annualmente approvati dal Ministro Dell’Economia e Finanze. Da questa disciplina è possibile estrapolare 5 principi generali, sui quali si basa l’intera disciplina della dichiarazione dei redditi: principio di generalità, di unicità, di annualità, di analiticità, e di forma vincolata.

Il principio di generalità consiste nel fatto che l’obbligo di dichiarazione investe tutti i percettori di redditi (persone fisiche e persone giuridiche), e che i debiti d’imposta sussistono anche nei casi in cui l’attività abbia determinato perdite invece che redditi;

Il principio di unicità invece consiste nel fatto che la dichiarazione ha per oggetto tutti i redditi posseduti da uno stesso contribuente, e si riferisce a tutte le imposte che gravano sui redditi stessi. Pertanto, la dichiarazione dei redditi è rilevante non solo ai fini dell’applicazione dell’IRPEF o dell’IRES, ma anche delle imposte regionali e comunali. Un ulteriore passo verso l’unicità della dichiarazione dei redditi è stato compiuto con l’introduzione della dichiarazione unificata ai fini, oltre che delle imposte sui redditi, anche dell’IVA e dell’’IRAP;

Il principio dell’annualità consiste nel fatto che l’obbligo dichiarativo venga assolto annualmente, anche in assenza di mutamenti di fatti fiscalmente rilevanti. La legge prevede delle deroghe a questo principio, e pertanto sono previsti obblighi dichiarativi relativi a periodi inferiori o superiori all’anno. Ciò avviene ad esempio, per le dichiarazioni da presentare nei casi di liquidazione delle imprese;

Il principio deiranaliticità comporta che l’obbligo di dichiarazione è validamente assolto solo se l’atto contiene l’indicazione, non solo dell’ammontare dei singoli redditi, ma anche di tutti gli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili. Il livello di analiticità che deve essere osservato, viene stabilito ogni anno dai modelli di dichiarazione. Nel caso in cui non venga rispetto tale principio, i redditi non si considerano dichiarati ai fini dell’accertamento e delle sanzioni, senza però escludere la riscuotibilità delle imposte che gravano sui redditi dichiarati;

Infine, il principio della forma vincolata consiste nella necessità di utilizzare, per la dichiarazione, i modelli annualmente approvati, e di osservare i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni medesime. In caso contrario, la dichiarazione è nulla. Per quanto riguarda le modalità di presentazione, dal 1999, è possibile da parte dei contribuenti presentare la dichiarazione dei redditi per via telematica, invece che in forma cartacea.

Per quanto riguarda i termini, la dichiarazione deve essere presentata tra il l°maggio ed il 31 luglio di ogni anno. Durante questo periodo, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva della precedente, in caso in cui abbia commesso degli errori nella prima dichiarazione presentata. Mentre le dichiarazioni presentate al di là di questo periodo temporale vengono considerate irrilevanti. Tuttavia, di recente il legislatore ha adottato soluzioni meno rigide. Ad esempio, ha riconosciuto la validità anche delle dichiarazioni presentate entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine, con applicazione di sanzioni ridotte.

Gli effetti della dichiarazione

La legge ricollega alla presentazione della dichiarazione 3 effetti:

Primo effetto consiste nel fatto che l’Amministrazione è legittimata a riscuotere coattivamente le imposte risultanti dalla dichiarazione, per la parte in cui non siano sta versate spontaneamente dal contribuente;

Secondo effetto consiste nel riconoscimento, al contribuente, di alcune garanzie nella fase dei controlli ed accertamenti;

Terzo effetto, infine, è rappresentato dal possibile costituirsi di situazioni creditorie del contribuente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria nel caso in cui la dichiarazione metta in evidenza detrazioni maggiori dell’imposta dovuta.

 

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