L’Amministrazione finanziaria svolge anche attività conoscitive. In questo ambito, tali attività assumo un rilievo particolare per due problemi: il primo riguarda l’esistenza di un conflitto di interessi tra cittadino e P.A., per cui il primo ha tutto l’interesse a far conoscere alla seconda il meno possibile di quel che essa ha invece bisogno di conoscere; il secondo riguarda il fatto che la conoscenza ha per oggetto fenomeni (possesso di ricchezza, transazioni, ecc.) non sempre agevolmente identificabili, e comunque facilmente occultabili.

Per superare queste difficoltà, la legge attribuisce all’Amministrazione finanziaria poteri autoritativi particolarmente rilevanti in materia di effettuazione di accessi, ispezioni, e di acquisizione di conoscenze fiscalmente rilevanti, sia nei confronti del contribuente, che presso altri soggetti. In passato, la dottrina riteneva che il procedimento di accertamento delle imposte avesse natura inquisitorio, per i particolari poteri che la legge attribuisce alla P.A. infatti spesso, l’oggetto dei controlli viene identificato nel contenuto delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

Però, nei più recenti orientamenti dottrinali, si è verificato un cambio di rotta. Infatti, il vero oggetto dell’attività conoscitiva è la realtà dei fatti verificatisi, e non le rappresentazioni che di essi fornisce il contribuente attraverso la dichiarazione, o le scritture contabili. Inoltre, non tutte le conoscenze utilizzabili dagli uffici in sede di accertamento comportano l’esercizio di poteri autoritativi; e le indagini ed i controlli non sempre sfociano nell’emanazione di accertamenti. In poche parole, quello che si vuole dire, è che esiste solo un nesso indiretto e non necessario tra i poteri conoscitivi e l’attività di accertamento tributario.

Distinzioni e classificazioni delle conoscenze amministrative tributarie

Le conoscenze amministrative tributarie possono essere definite come ricostruzioni, da parte degli uffici finanziari, di fatti fiscalmente rilevanti. In merito, possono essere fatte diverse classificazioni. Per quanto riguarda la tipologia della fonte, le conoscenze tributarie possono essere distinte in autoritative e non autoritative, a seconda che derivanti, o meno, dall’esercizio di poteri volti alla loro acquisizione.

Nel secondo campo, fanno parte la vasta area di dati e notizie forniti dagli stessi cittadini all’amministrazione finanziaria attraverso la presentazione di dichiarazioni, la registrazione di atti, ecc.; mentre fanno parte della prima categoria quelle che l’amministrazione ottiene attraverso l’esercizio di poteri (di ispezione, invio di questionari, ecc.) che ad essa sono conferiti proprio al fine della loro acquisizione.

Dal punto di vista del fondamento, poi, abbiamo conoscenze documentali e presuntive a seconda che supportate da atti e documenti, o frutto di argomentazioni fondate su regole di esperienza. Dal punto di vista della provenienza, possono ancora distinguersi le conoscenze interne da quelle esterne, a seconda che derivanti da atti e documenti in possesso degli uffici finanziari e da iniziative conoscitive da essi disposte, ovvero frutto di indagini promosse da organi e a fini extratributari (ad esempio le indagini penali), e quindi solo indirettamente pervenute agli uffici tributari.

Per quanto riguarda l’oggetto delle singole iniziative conoscitive, si distinguono i controlli globali da quelli parziali, a seconda che volti a conseguire conoscenze sul comportamento del contribuente rispetto alla totalità dei suoi obblighi tributari, ovvero relativamente a singoli tributi o a specifici adempimenti. Infine, dal punto di vista della circostanza che dà origine all’iniziativa conoscitiva, si possono distinguere i controlli per sorteggio, in quanto rientranti nei prestabiliti criteri selettivi di controllo, da quelli liberamente effettuabili dagli organi investiti dei relativi poteri.

Lineamenti generali della disciplina dei poteri conoscitivi in materia tributaria

L’attuale disciplina dei poteri diretti all’acquisizione autoritativa di conoscenze ai fini tributari è caratterizzata dalla diffusione, diversificazione, e discrezionalità.

La diffusione consiste nel fatto che sono molteplici gli uffici titolari di poteri conoscitivi. Infatti, di regola, la titolarità di tali poteri è riconosciuta agli stessi uffici periferici cui competono i poteri di accertamento. Inoltre va detto che tale diffusione è una delle cause delle inefficienze amministrative, e in ogni caso comporta l’esigenza di coordinamento tra i vari uffici.

La diversificazione consiste nel fatto che la disciplina dei poteri conoscitivi è molto articolata, a seconda dell’ufficio titolare di tali poteri, dell’oggetto dei singoli tributi, ecc. Ad esempio, il potere di effettuare accessi e ispezioni è riconosciuto agli uffici statali, ma non anche a quelli degli enti locali; gli accessi presso gli Istituti di credito sono sottoposti a regole diverse a seconda che le indagini riguardino gli Istituti medesimi o i loro clienti; ecc.

La discrezionalità dei poteri conoscitivi consiste, infine, nel fatto che all’amministrazione finanziaria è riconosciuta un’ampia libertà di scelta nella selezione sia dei soggetti da sottoporre a controlli che dei poteri da esercitare nei singoli casi.

 

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