L’educazione dei minori è una funzione che spetta in primo luogo alla famiglia; tuttavia, anche l’ordinamento è tenuto a provvedere in tal senso.

Qualora intervenga la commissione di un reato ad opera del minorenne, la cura del percorso formativo di quest’ultimo non potrà certo essere tralasciata; anzi, come si è accennato, dovrà essere accentuata la finalità rieducativa della pena.

La realizzazione della pretesa punitiva è subordinata all’interesse-dovere dello Stato al recupero del minorenne, poiché la funzione rieducativa è da considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente , senza che ciò significhi rinunciare, in nome di generici fini educativi, all’accertamento della responsabilità penale del minore nel rispetto della presunzione di innocenza.

Tale finalità emerge innanzitutto dall’art. l comma l c.p.p.m. nella parte in cui prevede che le disposizioni del processo minorile prevalgano su quelle del codice di procedura penale; inoltre, le norme del codice “per gli adulti” sono utilizzabili solo per quanto non previsto dalla normativa specifica per i minorenni e devono essere applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative di costoro.

La legge sancisce l’obbligo per il giudice di illustrare al minorenne “il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza, nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni”: ne consegue la necessaria presenza del minorenne alle udienze e, quindi, la possibilità dell’accompagnamento coattivo dell’imputato non comparso.

La necessità della valenza educativa esclude, nel processo penale minorile, l’esercizio dell’azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno: la sentenza non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno derivante dal reato.

Per lo stesso motivo sono a carico dello Stato le spese per interventi sul minorenne, quelle processuali e quelle per il suo mantenimento in carcere.

Infine la finalità rieducativa ha ispirato la Corte costituzionale nel momento in cui ha escluso l’applicazione della pena dell’ergastolo al minorenne.

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